In particolare, al vaglio del Tribunale Amministrativo etneo è stato sottoposto un caso del tutto peculiare.
La vicenda
Il provvedimento di interdittiva era stato adottato sulla scorta di mere segnalazioni per reati gravi e sulla base di una misura di prevenzione risalente ad oltre vent'anni orsono, emessa per reati ancor più "datati" e per i quali era intervenuta la riabilitazione da parte del competente Tribunale di Sorveglianza.Comunicazione interdittiva antimafia sospesa
Ebbene, ritenuta la sussistenza del periculum in mora per l'azienda ricorrente, ad un sommario esame che è tipico della fase cautelare del giudizio amministrativo, il TAR ha sospeso la comunicazione interdittiva antimafia per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'interdittiva si fondava su elementi non attuali, riguardanti fatti che coinvolgevano il legale rappresentante della società, risalenti al 1993, 1994 e 1996.
In secondo luogo, le segnalazioni per reati gravi, di cui riferiva l'interdittiva, non erano supportate dall'indicazione di specifici elementi di fatto o da risvolti processuali tali da giustificare l'emissione del provvedimento impugnato.
L'ordinanza n. 898 del 18/12/2017 (sotto allegata) appare quindi molto utile per definire i contorni dell'istituto esaminato e, più in generale, di quelle misure antimafia che sono prerogativa degli Uffici Territoriali del Governo.
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