Per la Cassazione, ai fini del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare, compreso quello dei figli conviventi

di Marina Crisafi - Ai fini del beneficio del gratuito patrocinio conta anche il reddito dei figli. E' quanto ha affermato la Cassazione (con la sentenza n. 30068/2017 sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di una donna avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di separazione personale dal marito.

La vicenda

La donna veniva ammessa dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione personale tra coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito. Il giudice del Tribunale di Trento, in seguito alla nota dell'Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell'istante, revocava con decreto l'ammissione della stessa al gratuito patrocinio, atteso che il reddito complessivo del nucleo familiare "superava quello stabilito dal Dpr n. 115/2002, artt. 76 e 92, anche senza considerare, stante l'interesse confliggente, il reddito del marito".

La donna adiva, pertanto, il Palazzaccio, sostenendo che nelle cause per separazione dei coniugi, in specie quelle giudiziali, debba essere considerato ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

il solo reddito del soggetto istante. E ciò, sia perchè il procedimento avrebbe ad oggetto diritti della personalità, sia perchè gli interessi del richiedente sarebbero in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli (i quali, "laddove ancora conviventi, se pur maggiorenni", potrebbero "avere o interesse all'unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione").

Gratuito patrocinio: nei giudizi di separazione va escluso solo il reddito dell'altro coniuge

Ma per la seconda sezione civile, il motivo è infondato. In tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio, si legge infatti in sentenza, "al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, il dpr n. 115/2002, art. 76, prevede che, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante".

Quanto alla previsione del comma 4 che statuisce di tener conto del solo reddito personale nei processi aventi ad oggetto diritti della personalità ovvero in quelli in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con il resto della famiglia, per gli Ermellini, è più che sufficiente "escludere dal cumulo il solo reddito dell'altro coniuge". Infatti, il conflitto di interessi, può esservi "solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell'azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l'iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l'accoglimento della domanda giudiziale".

Per cui, nei giudizi di separazione, concludono i giudici della S.C., l'ammissione al gratuito patrocinio va calcolata sulla base del reddito del genitore richiedente cumulato con quello dei figli conviventi, e il ricorso va rigettato.

Cassazione, sentenza n. 30068/2017

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