La risposta si ritrova in alcune delle più interessanti sentenze sull'argomento, sia di legittimità che di merito

Domanda: "Il danneggiato che chiede gli interessi compensativi deve dare la prova di quanto richiesto?"

Risposta: "Sulla prova del diritto a percepire gli interessi compensativi, la giurisprudenza si è confrontata in diverse occasioni, sempre affermando che il creditore che li pretende è gravato dall'onere di dimostrare la fondatezza di tale pretesa.

Ad esempio, con la sentenza numero 9410/2006 la Corte di cassazione ha precisato che gli interessi compensativi dei mancati guadagni subiti per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto al creditore spettano in tutte le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, purché chi li richiede dia la prova degli stessi. Assolto l'onere probatorio, il giudice potrà riconoscerli in una misura eventualmente stabilita in via equitativa, che eviti ingiustificati guadagni ma anche ulteriori danni.

La Cassazione è stata ancora più chiara nella sentenza numero 12452/2003, nella quale ha affermato testualmente che gli interessi compensativi costituiscono «una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore» e che non è «configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali».

Sulla prova degli interessi compensativi la giurisprudenza di legittimità è tornata in diverse altre occasioni, come ad esempio, nella sentenza numero 9040/2008 delle Sezioni Unite civili e nella sentenza numero 15604/2014, che hanno ribadito che le obbligazioni risarcitorie dei debiti di valore devono reintegrare per equivalente alla data in cui il dovuto è determinato sia le perdite che i mancati guadagni, con la conseguenza che sulla somma liquidata possono spettare, in aggiunta alla rivalutazione, anche gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, purché il creditore provi i mancati guadagni.

Ma non solo: in tal senso si sono espresse anche alcune pronunce di merito.

Ad esempio il Tribunale di Bari, nella sentenza numero 1447/2014 ha sancito che, sebbene gli interessi compensativi rappresentano solo una modalità di liquidazione equitativa del danno da lucro cessante

conseguente al ritardo nella percezione dell'equivalente pecuniario nel danno stesso, l'obbligazione risarcitoria dipende comunque «dall'impiego remunerativo che il danneggiato avrebbe fatto del denaro se fosse stato subito risarcito e dalla possibilità di trarre dal denaro una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione». Per il Tribunale, in altre parole, ai fini del riconoscimento degli interessi compensativi è necessario che «il danneggiato alleghi e provi che - se avesse ricevuto subito la somma a titolo di risarcimento - ne avrebbe fatto un uso avente una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione, che in sostanza se avesse disposto subito della somma avrebbe avuto - al momento della sentenza - una somma maggiore di quella rivalutata riconosciutagli in sentenza»".

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