di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Milano, con la sentenza numero 9670/2017 (qui sotto allegata), ha confermato il doppio binario introdotto dalla Legge Gelli in materia di responsabilità medica, sancendo la diversa natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.
Mancata allegazione del contratto d'opera
Più nel dettaglio, in tale pronuncia i giudici hanno affermato che in tutti i casi in cui il paziente agisce nei confronti di uno o più medici senza allegare l'esistenza di un rapporto professionale concluso con gli stessi, bisogna tenere distinto il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria da quello che si instaura con i professionisti. Mentre il primo, infatti, è di natura contrattuale, il secondo è invece di natura extracontrattuale.
La responsabilità dell'ospedale
Con particolare riferimento alla responsabilità dell'ospedale, il Tribunale di Milano ha poi ribadito che il danneggiato che deduce la responsabilità contrattuale per inesatto adempimento della prestazione sanitaria ha l'onere provare il contratto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e il nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. A tal fine deve farsi riferimento al criterio del "più probabile che non".
Data questa prova, all'obbligato compete dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita con diligenza e che gli esiti lamentati siano derivati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Tribunale di Milano testo sentenza numero 9670/2017