In sostanza, i tre giorni di permesso mensile potranno essere frazionati su base oraria, tuttavia si tratta di una facoltà che non è stabilita direttamente dalla legge 104/92, quindi non è applicabile a tutti i lavoratori indistintamente e la sua disciplina deve sottostare a regole peculiari. Da un lato, l'INPS è intervenuta con apposite circolari a regolamentare la frazionabilità in ore dei giorni di permesso retribuito, dall'altro il pubblico impiego ha rimandato alle eventuali previsioni dei contratti collettivi
di categoria, sia per la previsione che per la regolamentazione del regime sulla frazionabilità.Permessi legge 104: frazionabilità per i lavoratori privati
In ambito privatistico, l'INPS si è trovata a dirimere contrasti interpretativi in materia: con il messaggio n. 15995/2007, l'Istituto ha pacificamente ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tuttavia, ha sottolineato, tale frazionamento non avrebbe potuto comunque portare al superamento delle 18 ore mensili. Con il successivo messaggio n. 16866/2007, l'INPS ha chiarito che "il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere", soggiungendo che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, vada riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.Permessi legge 104 a ore: come sono calcolati
Per tutti gli altri casi, ove si scelga la frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili dovrà essere calcolato utilizzando un preciso algoritmo applicabile, dunque, alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:
- Orario normale di lavoro settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili
Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà beneficiare di ventiquattro ore di permesso mensile, poiché (40 / 5) x 3 = 24; invece, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di trenta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere di diciotto ore di permesso mensile, poiché (30 / 5) x 3=18 e così via.
- Orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili
è l'algoritmo da applicare per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale.
Permessi legge 104: frazionabilità per il pubblico impiego
Per i dipendenti del comparto pubblico, invece, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso in modo frazionato è, come anticipato, stata subordinata a un'espressa previsione nei CCNL di comparto: il tetto è stato fissato in 18 ore, precisandosi che in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso o delle ore previste in alternativa, non concedesse diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
Sul punto, nel corso degli anni si sono, tuttavia, avvicendate sia circolari INPDAD che minsiteriali.
In materia si è da ultima pronunciata la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, che rinviando a una sua precedente (n. 8/2008) ha ribadito che il limite delle 18 ore mensili debba applicarsi solo se i permessi vengono utilizzati in modo frazionato e tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro.
In tal caso, sottolinea la circolare, il dipendente avrà facoltà di scegliere la fruizione di una o più giornate intere di permesso, oppure il frazionamento a seconda delle esigenze. Tuttavia, poichè i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge, senza indicazione di un monte orario massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL varrà solo per la fruizione frazionata.
La circolare sottolinea, inoltre, che la frazionabilità dei giorni di permesso non incide sulla facoltà, per il dipendente affetto da grave disabilità, di fruire alternativamente delle due ore di permesso giornaliere per ciascun giorno di lavoro effettuato, previste direttamente dalla legge.
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