di Valeria Zeppilli - Con l'emanazione del cd. decreto intercettazioni (attuativo della delega contenuta nella legge numero 103/2017), la cui approvazione definitiva dovrebbe avvenire nell'ultimo consiglio dei ministri di fine anno, il nostro ordinamento penale è stato integrato con una nuova fattispecie di reato: la diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente.
Condotta punita
In particolare, ad occuparsi del delitto è l'articolo 617-septies del codice penale che punisce la condotta di chi diffonde delle riprese audio o video di incontri privati compiute fraudolentemente o delle registrazioni, sempre fraudolente, di conversazioni telefoniche o telematiche svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa.
La diffusione può avvenire con qualsiasi mezzo ma deve essere animata dal fine di recare danno all'altrui reputazione o all'altrui immagine.
Pena e procedibilità
Per chi pone in essere una simile condotta il legislatore prevede una pena abbastanza severa, ovverosia la reclusione fino a quattro anni.
Il reato, in ogni caso, è punibile a querela della persona offesa.
Esclusione della punibilità
La nuova norma prevede comunque dei casi in cui, nonostante la diffusione delle riprese o delle registrazioni, il comportamento del responsabile non è punibile.
Nel dettaglio si tratta del caso in cui tale diffusione consegue direttamente all'utilizzazione del materiale interessato in un procedimento amministrativo e del caso in cui essa è fatta al fine di esercitare il diritto di difesa o il diritto di cronaca.
Il decreto intercettazioni
Il decreto intercettazioni non rileva solo per aver introdotto questa nuova fattispecie di reato.
Con esso, ad esempio, si è previsto il generale divieto di trascrizione delle comunicazioni e delle conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini e di quelle che riguardano i dati personali sensibili, è stata disegnata una nuova disciplina del deposito e della selezione dei materiali intercettati e sono state introdotte nuove tutele per la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito.
Il decreto si è occupato inoltre di semplificare le condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche per i più gravi reati commessi dai pubblici ufficiali contro la PA, di innalzare il termine per l'esame da parte della difesa del materiale intercettato e di regolamentare le intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni attraverso i cosiddetti trojan horse.
Leggi: "Intercettazioni: le novità del decreto approvato"