di Lucia Izzo - Rimane dovuto il mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne e universitario che ha rifiutato il posto nell'azienda del padre a causa del forte conflitto tra i due: non sussiste la colpevole inerzia del giovane in quanto non si tratta di una vera e propria occasione di lavoro, bensì di una fase della dialettica tra genitore e figlio.
Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 30540/2017 (qui sotto allegata).
La vicenda ruota intorno all'assegno di mantenimento corrisposto dal padre al figlio 24enne (per approfondimenti: Il mantenimento dei figli maggiorenni) che, su istanza del genitore, il Tribunale aveva ridotto rispetto all'originaria somma stabilita dal Tribunale per i minorenni.
Sul punto, a seguito dell'appello incidentale proposto dal figlio assieme alla madre, si esprimeva la Corte d'Appello giudicando insussistente l'affermata colpevole inerzia del giovane idonea a far revocare l'obbligo contributivo.
I giudici evidenziavano come nel percorso di studi del ragazzo avesse interferito il suo tentativo di inserimento nell'azienda paterna, fallito anche in ragione del significativo deterioramento del rapporto padre-figlio, caratterizzato da un forte divario generazionale (ben 70 anni di differenza di età) e da una certa confusione di ruoli (pare titolare d'azienda e figlio dipendente).
Resta il mantenimento al figlio maggiorenne nonostante il fallito tentativo di inserirsi nell'azienda paterna
Anche in Cassazione, le doglianze del padre tese a far valere la colpevole inerzia del figlio non colgono nel segno: per i giudici di legittimità, infatti, la Corte d'appello ha correttamente motivato in ordine alla peculiare situazione sussistente tra i due, stante le difficoltà derivate dal fallito tentativo di inserimento del figlio nell'azienda paterna.
Le critiche alla motivazione della decisione si risolvono in un'inammissibile richiesta di riesame delle risultanze processuali e di una diversa selezione dei fatti e degli elementi rilevanti emersi nel corso della fase di merito, non possibile in Cassazione.
D'altronde, evidenziano gli Ermellini, l'argomentare dei giudici di merito non viola affatto (come sostenuto dal ricorrente) i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di colpevole inerzia del figlio maggiorenne (per approfondimenti: Mantenimento figli maggiorenni: quando è dovuto?)
Il mantenimento del figlio maggiorenne, evidenzia la Cassazione, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o abbia rifiutato ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza.
Secondo gli Ermellini, l'inserimento di un figlio, ancora studente universitario e di giovane età, in un universo produttivo-aziendale di cui sia titolare lo stesso genitore, che con lui sia in conflitto, cessa di essere un'occasione lavorativa ordinaria e si trasforma, più propriamente, in una fase della dialettica genitore-figlio.
Questo tipo di situazione, in pratica, non assume affatto il significato di un ordinario inserimento lavorativo, poichè esso, come tale, non testimonia né di un inserimento stabile nel mondo del lavoro né di un problematico approccio ad esso. Il ricorso va dunque respinto e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese processuali.
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