di Lucia Izzo - L'approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 (leggi: Manovra 2018 è legge: dalle pensioni agli avvocati, le novità) segna l'addio definitivo per legge alle maxibollette di luce, acqua e gas e l'approvazione delle modifiche in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
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Conguagli acqua, luce e gas prescritti in 2 anni
In particolare, il provvedimento stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas, il diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni.
Tale termine di prescrizione opererà sia nei rapporti tra venditore e utenti domestici, microimprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) o professionisti (come definiti dal Codice del Consumo, d.lgs. n. 206/2005), sia, in caso di energia elettrica e gas, nei rapporti tra il distributore e il venditore e in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Sarà l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a occuparsi della definizione delle misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto.
Maxibollette e diritto al rimborso
Ancora, la manovra introduce il diritto dell'utente alla sospensione dei pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, nel caso in cui:
- siano state emesse fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato;
- l'utente abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In particolare, il venditore/distributore avrà l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui sopra e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica sulla legittimità della condotta dell'operatore, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
La disciplina descritta, tuttavia, non trova applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
Incentivi all'autolettura
La manovra stabilisce, inoltre, che l'Aeegsi, con propria deliberazione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si occuperà di definire misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
In particolare, l'Autorità potrà definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
Inoltre, entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, provvederà agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.
Tali disposizioni saranno adottate con deliberazione dell'Aeegsi, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Tempi di applicazione sulle fatture
Le disposizioni introdotte dalla legge si applicheranno, come esplicitato all'interno dello stesso provvedimento, alle sole fatture la cui scadenza è successiva:
- per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
- per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
- per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.