Per la Cassazione, pertanto, è intempestivo il ricorso di legittimità notificato dopo tale orario del giorno della scadenza dei termini per l'impugnazione

di Valeria Zeppilli - Dalla recente sentenza della Corte di cassazione numero 30766/2017 (qui sotto allegata) emerge un importante principio in materia di notificazione: la notifica con modalità telematiche richiesta dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo.

Di conseguenza, per i giudici di legittimità, il ricorso in Cassazione richiesto oltre il predetto orario del giorno di scadenza del termine per impugnare deve ritenersi intempestivo e, pertanto, inammissibile.

Estensione delle delimitazioni di orario

La Corte di cassazione ha sul punto chiarito che infatti il legislatore, con l'articolo 16-septies del decreto legge numero 179/2012, ha deciso di dare seguito alla linea di pensiero in base alla quale alle notificazioni telematiche debbano estendersi i medesimi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali tramite ufficiale giudiziario. In tal modo, quello che il codice di rito aveva qualificato come un divieto di compiere materialmente la notifica è stato trasformato in un "meccanismo per cui la notificazione, se viene comunque eseguita, "si considera comunque perfezionata" solo alle 7 del giorno dopo".

Scissione del perfezionamento della notifica

Nella pronuncia i giudici hanno anche ribadito la scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, ricordando che, per il primo, esso coincide con il momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre, per il secondo, con quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Di conseguenza, per il notificante a rilevare è il momento in cui la notifica viene chiesta e non quello in cui la stessa viene consegnata.


Corte di cassazione testo sentenza numero 30766/2017
Valeria Zeppilli

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