di Lucia Izzo - Non è legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale.
La conclusione è raggiunta dalle Sezioni Unite della Cassazione, come si desume dall'informazione provvisoria n. 29 dello scorso 21 dicembre (qui sotto allegata).
La risposta del Supremo Consesso nomofilattico giunge a seguito della questione posta dalla sesta sezione con l'ordinanza n. 49527.
In attesa della pubblicazione delle motivazioni sulla pronuncia, deve evidenziarsi il contrasto sul punto che sie era registrato in sede di legittimità.
Costituzione parte civile del sostituto processuale del difensore: il contrasto giurisprudenziale
Parte della giurisprudenza, alla quale il sostituto P.G. Fulvio Baldi ha ritenuto di aderire nella sua requisitoria (qui sotto allegata), ritiene che l'azione civile possa essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p., e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura speciale.
Ciò in quanto quest'ultimo opera in maniera vicaria rispetto al difensore, ma non rispetto al procuratore speciale, mentre è noto come siano delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale.
Da qui la conclusione raggiunta dal P.G. che la nomina, da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto.
Un diverso indirizzo giurisprudenziale, che sembra non essere condiviso nè dal sost. P.G. nè dalle Sezioni Unite, ritiene che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (che si iscrive al concetto di legitimatio ad causam) costituisca istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti e che solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la nomina di un sostituto processuale che eserciti i diritti ed assuma i doveri della difesa.
Cass., SS. UU., informazione provvisoria n. 26/2017