di Valeria Zeppilli - Il processo civile telematico doveva far sparire la carta, ma questa sembra non volerne sapere di essere messa da parte. E l'ultima conferma arriva dalla Corte di cassazione: per la prova della notifica telematica, in sede di legittimità è necessario produrre il messaggio di trasmissione a mezzo p.e.c. e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione anche in copia cartacea, asseverata dal procuratore notificante come conforme alla copia telematica.
Se tali documenti mancano, il ricorso in Cassazione deve essere dichiarato improcedibile.
La vicenda
E tale è stato dichiarato dalla sentenza numero 30480/2017 (qui sotto allegata) il ricorso proposto da alcuni cittadini avverso la decisione della Corte di appello di Messina di respingere la domanda di manutenzione nel possesso di un fabbricato proposta in relazione a una costruzione posta a distanza illegale.
La notifica della pronuncia impugnata, infatti, era stata fatta tramite posta elettronica certificata, ma, dinanzi alla Cassazione, il ricorrente non aveva prodotto la relata di notifica, limitandosi a dare atto che questa era avvenuta in una certa data. Non solo: neanche nel fascicolo del controricorrente era stata rinvenuta una valida relata (conforme a quanto sopra visto).
Quindi, anche se la Corte ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione deve essere considerato procedibile quando la relata non prodotta dal ricorrente (che abbia comunque dichiarato l'esistenza della notifica) sia stata depositata da un'altra parte o sia presente nel fascicolo di ufficio, nel caso di specie si è al di fuori anche di tale ipotesi sanante.
I vicini di casa dovranno quindi rassegnarsi: la loro domanda di manutenzione nel possesso non ha più speranze di essere accolta.
• Foto: 123rf.com