di Valeria Zeppilli - Il giudice dell'appello ha il potere di procedere d'ufficio a regolare in maniera nuova le spese processuali ogniqualvolta la sentenza impugnata è stata da lui in tutto o in parte riformata.
Nella sentenza numero 30417/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) è stato infatti ancora una volta ribadito che l'onere di sostenere le spese di giudizio deve essere attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite e, quindi, dell'eventuale pronuncia di riforma del giudice dell'appello.
Conferma della sentenza impugnata
Nel caso in cui, invece, il giudice del gravame confermi la sentenza impugnata, lo stesso potrà provvedere a modificare la decisione di primo grado sulle spese processuali solo se il relativo capo della sentenza è stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
La vicenda
Nel caso di specie, avente ad oggetto una domanda di illegittimità del licenziamento proposta dal lavoratore con richiesta di reintegrazione, il giudice dell'appello aveva riformato la sentenza di primo grado a vantaggio del dipendente, ma solo con riferimento alla domanda di reintegrazione, mentre la sua domanda di risarcimento era stata abbandonata e, su altri aspetti, la sentenza di primo grado aveva trovato conferma in appello.
Il giudice del gravame aveva quindi provveduto d'ufficio a liquidare in maniera differente le spese processuali: tenendo conto dell'esito complessivo della lite, che vedeva il lavoratore vincitore in relazione alla sua domanda, aveva gravato il datore di lavoro di tutte le spese senza alcuna compensazione parziale.
Alla luce di quanto visto, posto che in tema di regolamento di spese il sindacato della Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione del principio della soccombenza e accertato che quest'ultimo era stato rispettato, le doglianze del datore di lavoro sulla mancata compensazione non sono state reputate fondate.
Il ricorso sul punto è stato quindi rigettato.
Corte di cassazione testo sentenza numero 30417/2017