di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 7093/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha riconosciuto che l'assegno circolare girato dall'acquirente simulata può costituire un principio di prova scritta dell'accordo simulatorio.
Requisiti per il principio di prova scritta
Infatti, affinché un documento possa costituire principio di prova per iscritto ai sensi dell'articolo 2724, numero 1) del codice civile, sono necessari due presupposti:
- il documento deve provenire non dalla parte che chiede la prova o da un terzo, ma necessariamente dalla controparte,
- non è necessario che lo scritto contenga un preciso riferimento al fatto controverso, ma è sufficiente che lo stesso sia legato con il fatto da un nesso logico da cui scaturisca la verosimiglianza di quest'ultimo.
Solo in presenza di tali due presupposti il documento permette l'ammissione della prova testimoniale anche ove vietata, ovverosia per accertare che tra le parti vi sia stata simulazione assoluta di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam.
La vicenda
La vicenda decisa con la sentenza
in commento aveva preso le mosse dall'azione di nullità per simulazione di un contratto con il quale una donna, defunta, aveva venduto alla nipote un appartamento. L'assegno circolare utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita, infatti, era stato emesso su richiesta e con denaro della zia dell'acquirente, la quale lo aveva poi girato in favore della nonna venditrice che, tuttavia, non lo aveva mai incassato ma lo aveva girato a sua volta alla donna che ne aveva chiesto l'emissione, che lo aveva quindi riversato sul proprio libretto di risparmio.Nel caso di specie, ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio, il giudice non avrebbe potuto utilizzare né la prova testimoniale, stante il divieto posto dagli articoli 2722 e 2729 del codice civile, né la prova documentale costituita dalla documentazione bancaria e dall'assegno circolare, che non forniscono la prova diretta della simulazione.
L'assegno circolare, tuttavia, poteva essere preso in esame come principio di prova scritta che consente di superare i limiti di prova.
Esso, infatti, era proveniente dalla simulata acquirente per essere stato da questa sottoscritto "a girata" e, visto il riferimento al percorso del denaro che doveva servire per il pagamento del prezzo, conteneva anche il necessario collegamento al fatto controverso, ovverosia all'accordo simulatorio. In tal modo, consentiva, come fatto, di provare la simulazione per testi e per presunzioni.
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Corte di cassazione testo sentenza numero 7093/2017• Foto: 123rf.com