Assalire il patrimonio delle organizzazioni mafiose attraverso l'impegno delle Forze Istituzionali - pubbliche e private - ovvero l'applicazione delle cogenti norme contenute nella vigente legislazione (1), costituisce il principale obiettivo per la crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese. Attraverso il Procedimento di Prevenzione in vigore da circa mezzo secolo (2),(3), ovvero i successivi provvedimenti, ahimé spesso seguiti a violente stragi di mafia con decennale periodicità (settembre 1982, strage mafiosa di Via Carini in Palermo in danno del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'epoca Prefetto di quella città; estate 1992, stragi di Capaci e Via d'Amelio, sempre in Palermo, rispettivamente in danno degli indimenticabili magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e relative scorte), in concomitanza alla ?proposta? della Misura di Prevenzione, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere il sequestro anticipato dei beni mobili e immobili intestati o nella disponibilità di fatto dell'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose. Analogamente, viene richiesto il sequestro preventivo nell'ambito di un Procedimento penale (ex 2° comma art. 321 del c.p.p.), dei beni riconducibili a persone indagate per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale (Associazione mafiosa), perché inquisiti per Estorsione (art.629), Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630), Usura (art.644), Ricettazione (art.648), Riciclaggio (art.648 bis), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero per traffico internazionale di stupefacenti (art.73 e seguenti del D.P.R. 9 ottobre 1990, nr.309), ove trattasi di cose cui è prevista la confisca. Ciò, evidentemente, quando si ha motivo per ritenere che tali beni, per i quali si può ragionevolmente prevedere una confisca al termine della procedura di prevenzione o del procedimento penale, possano disperdersi perché sottratti - beni mobili - o alienati - beni immobili ? (4° comma dell'art. 2 bis della legge nr.575/65 e successive modificazioni e 4° comma dell'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992, nr.356). In qualche caso, tuttavia, può capitare che, l'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, sentendosi ?osservato?, ovvero venuto in qualche modo a conoscenza dell'avvio di un'azione investigativa (anche a causa di qualche ?spiffero? di troppo?. Le fughe di notizie dei nostri Tribunali sono proverbiali, basti pensare alle Informazioni di Garanzia sempre disponibili, in anteprima, presso le edicole della carta stampata), nel fondato timore di perdere tutto, decida nel più breve tempo possibile di estinguere i rapporti di conto con la propria Banca, suoi e dell'intera famiglia convivente, prelevando in contanti l'intera disponibilità costituita da dossier titoli, certificati di deposito, saldi attivi di conto corrente, polizze assicurative, obbligazioni etc.. Appena si presenta in Banca, peraltro opportunamente ricevuto dal Direttore (trattandosi di un cliente c.d. primario), al quale, solo qualche giorno prima, la Guardia di Finanza, guarda caso, gli aveva appena notificato un Decreto di accertamenti bancari emesso dalla locale Procura della Repubblica - ex art. 248 c.p.p., il cliente, adducendo particolari e non ben precisati problemi e manifestando una certa fretta, chiede il disinvestimento dei titoli ed il ritiro della provvista, pur senza esprimere alcuna obiezione per oneri aggiuntivi di talune clausole contrattuali. Situazioni analoghe, peraltro, possono determinarsi anche in conseguenza di Misure restrittive di carattere personale in danno dello stesso cliente diffuse a mezzo stampa, il cui frettoloso ed inaspettato disinvestimento viene richiesto dalla moglie e/o dai figli dell'inquisito, sempre nel timore di un potenziale sequestro da parte della competente Autorità Giudiziaria. La Banca, nei casi testè sommariamente descritti, non deve dare corso all'operazione (pur in assenza di alcun provvedimento di sequestro, ricordando che l'indagine è appena iniziata e l'Autorità Giudiziaria sconosce il luogo di deposito della provvista finanziaria). Infatti, in casi della specie, la Banca DEVE RIFIUTARE L'OPERAZIONE (4), onde consentire all'Ufficio Italiano Cambi l'adozione del provvedimento di sospensione in armonia al dettato normativo di cui al comma 6 dell'art.3 della legge nr.5 luglio 1991, nr.197. In proposito, ancora oggi, sia pure a distanza di qualche anno, quando penso all'obbligo di ?Sospensione dell'operazione?, mi torna alla mente, una prima mattina di un qualsiasi lunedì, allorquando ebbi notizia della presenza di una ragazzina (quindicenne) presso una filiale, la quale pregava il Direttore di ?preparare le carte? che di lì a poco sarebbe passato suo padre per ?ritirare tutto?, perché, sempre a detta della quindicenne, il genitore non dormiva da due giorni nel timore di essere arrestato. Approfondendo la vicenda, venni a conoscenza che, il sabato precedente, sull'inserto locale del quotidiano Repubblica, era stata pubblicata una indiscrezione secondo la quale la locale Direzione Investigativa Antimafia avrebbe eseguito numerosi arresti in danno di soggetti dediti all'estorsione nell'ambito di un'associazione mafiosa. Questo è stato un caso quasi scolastico di vita vissuta. Se le vicende si conoscono, in un modo o nell'altro, per la Banca, sarà difficile giustificarsi dicendo ???non sapevo?trattavasi di un cliente primario???. In questi casi, almeno in questi casi, il cliente, facciamolo diventare secondario. Viva la ?Buona fede?.
www.giovannifalcone.it (1) Legge 31 maggio 1965, nr. 575 ?Disposizioni contro la mafia? (2) Legge 27 dicembre 1956, nr.1423 ?Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica? (3) La prevenzione del crimine www.giovannifalcone.it (4) Istruzione Operative per l'individuazione di Operazioni Sospette (Decalogo Banca d'Italia ? Edizione gennaio 2001 ? terza edizione. 4. 3. La sospensione delle operazioni La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano inoltrate all'UIC ?senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione?. Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni idonee a consentire un equo contemperamento tra l'esigenza di tempestività e quella di effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione. La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione non può interpretarsi come possibilità di informare l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi. Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa dell'UIC. Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati. Gli intermediari possono preavvisare telefonicamente, via telefax o con strumenti telematici l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
www.giovannifalcone.it (1) Legge 31 maggio 1965, nr. 575 ?Disposizioni contro la mafia? (2) Legge 27 dicembre 1956, nr.1423 ?Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica? (3) La prevenzione del crimine www.giovannifalcone.it (4) Istruzione Operative per l'individuazione di Operazioni Sospette (Decalogo Banca d'Italia ? Edizione gennaio 2001 ? terza edizione. 4. 3. La sospensione delle operazioni La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano inoltrate all'UIC ?senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione?. Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni idonee a consentire un equo contemperamento tra l'esigenza di tempestività e quella di effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione. La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione non può interpretarsi come possibilità di informare l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi. Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa dell'UIC. Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati. Gli intermediari possono preavvisare telefonicamente, via telefax o con strumenti telematici l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
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