di Marina Crisafi - "Maggiore equilibrio fra rispetto delle esigenze investigative, tutela della privacy e diritto all'informazione". Con queste parole il ministero della giustizia presenta la riforma delle intercettazioni (sotto allegata) varata definitivamente nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, quale ultimo atto di fine anno del Governo.
Intercettazioni: la ratio della riforma
Il decreto, "nell'attuare una revisione della disciplina delle intercettazioni volta a rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, introduce disposizioni volte a incidere sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale - con la finalità - di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e di espungere il materiale documentale non rilevante a fini di giustizia" si legge nella nota di palazzo Chigi.
Intercettazioni: per i magistrati si poteva fare di più
Secondo l'Associazione nazionale dei magistrati, il decreto non è da bocciare "ma si poteva fare meglio". Così, in una nota il presidente Anm, Albamonte ha indicato le criticità della riforma delle intercettazioni. Tra i punti negativi, "lo strapotere della polizia giudiziaria, la vicenda dei trojan e i tempi troppo lunghi per l'entrata in vigore della possibilità per i giornalisti di ottenere e pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare sono i punti negativi della riforma" scrive in una nota". Per i magistrati, la selezione delle intercettazioni, come delineata dal Consiglio dei Ministri, "rende praticamente impossibile il controllo da parte del Pm" giacchè le intercettazioni ritenute irrilevanti, "non verranno trascritte ma sarà indicato nel verbale soltanto il tempo di registrazione e l'utenza intercettata senza che ne venga indicato anche in minima parte il contenuto". Tale modalità, quindi, "non consente alcun controllo da parte del Pm". Idem per il ripensamento chiesto "sulle limitazioni all'utilizzo dei captatori informatici, i cosiddetti trojan, nelle intercettazioni ambientali per reati diversi da mafia e terrorismo" per i quali "si è deciso invece di procedere con una drastica riduzione di questo strumento essenziale e tutto ciò avrà ripercussioni negative sulle indagini". Positivo, invece, osserva l'Anm, "l'allargamento delle maglie della consegna degli atti ai difensori".
Intercettazioni, le novità della riforma
Tra le novità del testo approvato, si segnala l'introduzione del nuovo delitto di "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente" punito fino a 4 anni di carcere, la stretta sulle divulgazioni dei contenuti delle intercettazioni irrilevanti e una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra l'avvocato e il proprio assistito.
Il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
Rischia fino a 4 anni di carcere chi diffonde senza il consenso, al solo fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, "con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione".
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva "in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca".
Il reato è punibile a querela della persona offesa.
Avvocato/Difensore: maggiore riservatezza
Il decreto, dopo i pareri delle commissioni parlamentari, introduce una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra l'avvocato e il proprio assistito. Il già previsto divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con la conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni, "viene infatti ampliato, prevedendo che l'eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell'attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni". Si innalzano inoltre da 5 a 10 giorni i termini attribuiti alle difese per l'esame del materiale intercettato, una volta che lo stesso è stato depositato.
Divieto di trascrivere conversazioni irrilevanti
Viene introdotto inoltre il divieto di trascrizione, anche sommaria, di comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini (sia per l'oggetto che per le persone coinvolte), nonché quelle che riguardano dati personali sensibili salvo che non siano ritenute rilevanti a fini di prova. Rimane ferma la facoltà del pm di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti e necessarie per i fatti oggetto di prova.
Intercettazioni: nuova procedura in due fasi
Il decreto introduce una nuova procedura in due fasi per il deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto. Si prevede, infatti, che solo una volta avvenuto il deposito di conversazioni e comunicazioni e dei relativi atti, avvenga l'acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio (con destinazione finale all'archivio riservato) di quelle ritenute invece irrilevanti e inutilizzabili. Spetta al pm inoltre il ruolo di "garante della riservatezza della documentazione", giacchè a lui compete la custodia nell'archivio riservato del materiale irrilevante, "con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione".
La disciplina sui trojan
Si disciplinano con la riforma le intercettazioni mediante immissione di captatori informatici (i cosiddetti trojan horse) in dispositivi elettronici portatili. Si prevede, nello specifico, che tali dispositivi debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pm e che, tra l'altro, debbano essere disattivati laddove l'intercettazione avvenga in ambiente domiciliare, "a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o che l'indagine stessa non riguardi delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo".
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