di Angelo Lucarella - La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con la sentenza n. 2112/2017 ha accolto in toto il ricorso c.d. "al buio" del contribuente disponendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento effettuata dall'allora Equitalia con conseguente dichiarazione di inesistenza della pretesa fiscale per nullità a ritroso delle cartelle e dei ruoli sottesi.
Fisco: l'Agente della Riscossione deve produrre in giudizio gli atti originali
Il provvedimento decisorio della suddetta Commissione, ritenendo ammissibile il ricorso del contribuente ex art. 19 del D.Lgs. sia diretto (per l'intimazione impugnata) che al buio (per tutti gli atti a ritroso mai notificati), precisa che per potere ritenere genuina la pretesa fiscale occorre che l'Agente della Riscossione provveda a produrre in giudizio gli atti notificatori originali; ciò al fine di vincere la contestazione contraria in ordine alla conformità delle copie relative agli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali.
Non solo!
I decidenti jonici hanno, tra l'altro, dichiarato nulli i ruoli portati nelle relative cartelle indicate nell'intimazione di pagamento assumendo quale presupposto che gli stessi mai fossero stati portati a conoscenza del contribuente con pienezza e correttezza procedimentale.
Il processo, quindi, si è evoluto sulla base del principio di contestazione; quest'ultimo invocato dalla difesa del contribuente in relazione agli avvisi di ricevimento prodotti dall'AdR (ex Equitalia) in semplice copia.
Contestata quindi la conformità delle predette fotocopie da parte del ricorrente e non avendo l'AdR prodotto nient'altro in originale a controprova, la causa è stata definita in favore del contribuente tenuto conto che "il Concessionario per la riscossione avrebbe potuto sanare la carenza provvedendo a depositare agli atti del procedimento notificatorio, gli allegati con attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale autorizzato oppure depositando gli originali dei documenti delle notifiche. Non avendo a ciò provveduto Equitalia, la stessa ha di fatto accettato l'invalidità della sua stessa prova sui procedimenti notificatori che allo stato degli atti sono inesistenti e con la conseguenza che tali inesistenze provocano anche l'inesistenza dei ruoli-cartella che si intendeva notificare".
Causa discussa da Angelo Lucarella
Studio Legale Lucarella
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