di Lucia Izzo - Dallo scorso 1° settembre, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali (per approfondimenti: Visite fiscali: dal 1° settembre all'Inps, approvate le nuove regole) che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva a effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).
Visite fiscali: polo unico Inps
Si tratta di una disciplina prevista dalla riforma della P.A. (d.lgs. 75/2017) che consentirà a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici (anche quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Istituto) di richiedere all'INPS la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato.
Visite fiscali: dal 13 gennaio le nuove regole
A partire dal prossimo 13 gennaio, inoltre, sarà attuata una nuova tappa del percorso volto a completare il funzionamento del Polo Unico: infatti, da tale data entrerà in vigore il decreto n. 206/2017 ovverosia il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 55-septies, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001).
Tante le novità introdotte che stringono su fenomeni dilaganti, quali l'assenteismo, i "furbetti del weekend" e i malati immaginari (per approfondimenti: Visite fiscali 2018: dal 13 gennaio le nuove regole) introducendo nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego.
Viene, inoltre, esplicitamente abrogato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206.
Visita fiscale dipendenti pubblici: fasce orarie e giorni
Il datore di lavoro pubblico potrà richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente: l'INPS procederà all'assegnazione tempestiva della visita domiciliare richiesta ai medici incaricati. Inoltre, tale visita potrà essere disposta anche su iniziativa della stessa INPS secondo modalità da essa predefinite.
Le visite fiscali potranno essere effettuate anche con cadenza sistematica e ripetitiva (più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), nonché in prossimità delle giornate festive e di risposto settimanale: le fasce di reperibilità (valevoli anche per giorni non lavorativi e festivi) sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
Il nuovo provvedimento modifica anche i casi nei quali il dipendente pubblico è esonerato dall'obbligo di visita fiscale e non è tenuto, pertanto, a rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Si tratta di fattispecie in cui l'assenza dei dipendenti è riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. Brunetta n. 150/2009.
Si tratta, nel dettaglio, di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Nella nuova formulazione, in sostanza, non sono più ritenute giustificanti l'esenzione una serie di infermità ricorrenti di minore gravità, ritenute dipendenti da causa di servizio, quali sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre.
Esenzione reperibilità: quali patologie?
Nella circolare n. 95 del 7 giugno 2016, che ha fornito indicazioni per applicare le norme sulle esenzioni dalla reperibilità riguardanti i lavoratori del settore privato, l'INPS ha chiarito (Allegato 2) altresi come intendere i concetti che ammettono l'esclusione.
Quanto alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, l'INPS ritiene siano tali quelle cure "indispensabili a tenere in vita" la persona e che dovranno risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Si ritiene vi rientrino, ad esempio, malattie molto gravi come tumori che necessitano di terapie chemioterapiche, malattia che richiedono trattamenti con emodialisi per il malfunzionamento dei reni o procedure riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS, ecc.
Invece, quanto agli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, deve trattarsi di invalidità che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, come rilevata dal preposto organo.
Si deve trattare di stati invalidanti "non bagatellari", ma connessi a una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, ad esempio menomazioni congenite o acquisite (anche di carattere progressivo), insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, stati patologici quali cecità e sordità civili, ecc.
In caso contrario, infatti, si introdurrebbe un discrimine elevato fra l'entità della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l'entità di ben più lievi patologie che, pur determinando un'invalidità percentualisticamente moderata, ben consentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilità socio-relazionale.
Leggi anche:
Visite fiscali: tutto quello che c'è da sapere
DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206