Per il GdP di Bassano del Grappa il soggetto controllore e il soggetto controllato devono restare figure distinte

di Valeria Zeppilli - La giurisprudenza prevalente degli ultimi anni, sia di merito che di legittimità, ha sancito la necessità che le apparecchiature tecniche utilizzate per accertare le violazioni del codice della strada, tra le quali anche il telelaser, siano sempre sottoposte a verifiche e tarature periodiche. Se tali controlli mancano, l'accertamento eseguito per il loro tramite deve considerarsi invalido.

A questa statuizione il Giudice di Pace di Bassano del Grappa ha recentemente aggiunto un ulteriore fondamentale tassello, accogliendo, con la sentenza numero 271/2017 (qui sotto allegata), il ricorso di un automobilista assistito dall'Avv. Gino Zambianco.

Controllore e controllato

Per il giudice, infatti, "chi produce l'apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara e cioè sia soggetto controllore che soggetto controllato". Tali due figure, infatti, devono essere necessariamente distinte.

Nel caso di specie, invece, dal documento prodotto agli atti dall'amministrazione resistente in giudizio e relativo alla taratura, era emerso che quest'ultima era stata effettuata dal medesimo soggetto che era anche proprietario del telelaser. Ma non solo: tale soggetto non era neanche accreditato presso il sistema nazionale di taratura.

Va da sé che la certificazione utilizzata a difesa rispetto alle doglianze dell'automobilista non è stata reputata una valida prova dell'avvenuta taratura; l'eccesso di velocità del ricorrente, pertanto, è stato accertato in maniera invalida e non può quindi giustificare la sanzione inflitta.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Bassano del Grappa testo sentenza numero 271/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf
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