Il decreto legge è un atto normativo disciplinato dall'art. 77 Cost., deliberato dal Governo e la cui validità è subordinata alla conversione in legge

Che cos'è il decreto legge

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Il decreto legge è un provvedimento legislativo a carattere provvisorio, che viene deliberato dal Governo (ed emanato dal Presidente della Repubblica) in casi straordinari di necessità ed urgenza. Le sue misure devono essere di immediata applicazione e dal contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il decreto legge entra in vigore, con forza di legge, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio) e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali o è convertito in legge dal Parlamento o decade automaticamente con efficacia ex tunc.

Per tutelare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle disposizioni contenute in un decreto legge non convertito, le Camere possono deliberare leggi, cc.dd. leggi di sanatoria, che facciano salvi alcuni effetti di quest'ultimo (d. art. 77, comma 3 Cost.).

Contenuto del decreto legge

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Oltre che nella Costituzione, il decreto legge trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 15 della legge 400/1988.

Proprio questo articolo, tra le altre cose, elenca le ipotesi in cui non è possibile ricorrere al d.l., stabilendo che il Governo, tramite tale strumento, non può:

  • conferire deleghe legislative;
  • provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
  • rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
  • regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
  • ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Procedura per l'emanazione di un decreto legge

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L'entrata in vigore di un decreto legge passa attraverso tre fasi:

  • delibera da parte del Consiglio dei ministri;
  • emanazione da parte del Presidente della Repubblica;
  • pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Procedimento di conversione

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Il decreto legge viene presentato alle Camere per la conversione il giorno stesso in cui è pubblicato in GU e le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro 5 giorni.

Si apre, così, il procedimento di conversione che, rispetto al procedimento legislativo ordinario, presenta alcuni elementi di differenziazione che facilitano l'eventuale approvazione del disegno di legge in tempi brevi e permettono un attento controllo della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza che legittimano il decreto legge.

Si tratta di procedure adottate dai regolamenti parlamentari e che non sono le stesse in Camera e in Senato. Ad esempio, in Senato i requisiti di necessità e urgenza sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione Affari Costituzionali, mentre alla Camera sono oggetto di vaglio tramite una procedura più complessa.

Decretazione d'urgenza: abusi e distorsioni

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Purtroppo, nella prassi repubblicana, il ricorso ai decreti legge è diventato negli anni quasi la regola, più che l'eccezione. Sovente, i governi si sono serviti di tale strumento anche in assenza di evidenti presupposti di necessità e urgenza.

Un'altra "aberrazione" della decretazione è poi rappresentata dalla prassi della reiterazione: la consuetudine, cioè, da parte del Governo di ripresentare più volte decreti-legge dal contenuto praticamente identico − salvo minime variazioni − a quello di decreti in scadenza o appena scaduti, così da far decorrere nuovamente il termine di sessanta giorni per la loro conversione. Negli anni '90, addirittura, si verificarono casi di decreti riproposti per più di 20 volte consecutive, senza mai essere convertiti in legge! Fin quando, nel 1996, la sentenza n. 360 della Corte Costituzionale dichiarò illegittima tale pratica.

D'altra parte è pur vero che le tempistiche "elefantiache" del Parlamento italiano sembrano a volte voler paralizzare l'attività politica per intere legislature. È infatti per ovviare alle more estenuanti dell'iter normativo parlamentare che si gioca spesso il jolly del decreto legge. Finendo così, come in un circolo vizioso, per rendere ancora più lunghi i tempi della legiferazione ordinaria, ingolfata dalle attività di discussione e approvazione di maxi-decreti onnicomprensivi.

Decreto legge e decreto legislativo

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Talvolta, nel linguaggio parlato, può capitare di fare confusione fra il decreto legge e il decreto legislativo, che rappresenta, invece, una diversa esplicazione del potere normativo attribuito al Governo.

Anche il decreto legislativo è infatti un provvedimento deliberato dall'organo esecutivo, ma la sua funzione è quella di integrare e "dettagliare" la legge ordinaria nella disciplina di materie che richiedono un certo grado di competenze tecniche e/o una più ponderata regolamentazione. A differenza del decreto legge, il decreto legislativo è adottato dal Governo solo previa autorizzazione del Parlamento − data attraverso la c.d. legge delega − che stabilisce in maniera puntuale l'oggetto e i principi e criteri direttivi cui il decreto stesso deve conformarsi, oltre a fissare i limiti temporali entro cui il Governo dovrà deliberare.

Leggi anche: Il decreto legislativo


Vedi anche: dove trovare il testo dei decreti legge


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