Per la Cassazione va rispettata la previsione del d.lgs. 66/2003 che stabilisce la fruibilità in modo consecutivo delle 11 ore di riposo minimo giornaliero

di Lucia Izzo - Il diritto a un riposo giornaliero di 11 ore consecutive va riconosciuto anche nei confronti del personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.


In caso di mancato rispetto di tale previsione, contenuta nel contratto nazionale di categoria, il datore di lavoro rischia una sanzione per sfruttamento della manodopera.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 24/2018 (sotto allegata). Il controricorrente era stato condannato per reiterata violazione della norma relativa al riposo minimo giornaliero di 11 ore dei dipendenti, sanzione che era stata poi rideterminata in appello.

La vicenda

In Cassazione, il religioso si duole del mancato riconoscimento della liceità della condotta contestata all'Associazione al servizio degli anziani "ONLUS" da parte della Direzione provinciale del lavoro di Lecco e sanzionata con l'ordinanza - ingiunzione opposta, oltre che dell'entità della sanzione applicata, ritenuta ingiustificata.


In particolare, secondo la difesa, l'art. 50 CCNL UNEBA (Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale) stabilendo il diritto di lavoratrici e lavoratori a un riposo giornaliero di 11 ore ogni ventiquattro ore, non aveva previsto che le ore di riposo dovessero essere consecutive.


In tal modo, si lasciava intendere che la volontà delle parti contraenti fosse quella di derogare, come loro facoltà contemplata dallo stesso decreto legislativo, al dettato normativo generale, al fine di introdurre una disciplina più rispondente alle realtà ed alle esigenze aziendali e, quindi, non irrazionale.

Personale socio-assistenziale: spettano 11 ore di riposo continuativo al giorno

In realtà, i giudici di Cassazione sposano il verdetto della Corte d'Appello e ritengono che la mancata previsione collettiva del carattere continuativo del riposo non sia affatto sufficiente a concretizzare la deroga al chiaro precetto legislativo che fissa il rispetto del riposo minimo giornaliero a 11 ore continuate.


Nei confronti delle badanti e dei badanti, rammentano gli Ermellini, vige il d.lgs. 66/2003 che, repecendo la delega comunitaria, ha previsto all'art. 7 la fruibilità in modo consecutivo delle 11 ore di riposo minimo giornaliero, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Nel caso in esame, non risulta che l'articolazione oraria praticata consentisse un riposo di undici ore, seppure non continuative, nell'arco delle 24 ore, non essendo stato allegato che dopo le 10 ore di intervallo (tra le ore 21 e le ore sette della mattina successiva) ricorresse un'altra ora di riposo nell'arco delle 24 ore, utile a riportare ad 11 ore il complesso dei riposi.

La Cassazione accoglie, invece, l'appello principale con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riteneva che la Corte d'Appello avesse adottato un criterio errato, ossia quello di applicare una sanzione per lavoratore, graduandola tra minimo e massimo edittale a seconda del numero delle violazioni.

Gli Ermellini ritengono arbitrario il meccanismo di determinazione giudiziale della sanzione applicato dalla Corte territoriale in mancanza di un chiaro riferimento normativo alternativo alla quantificazione per ogni singola violazione nella versione "ratione temporis" vigente della norma.

Al proposito, la Corte richiama la sentenza della Consulta n. 153/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18-bis ,commi 3 e 4, del d.lgs. 66/2003 e ritiene che, nel caso di specie, trovi applicazione il principio della reviviscenza normativa, con conseguente efficacia applicativa, nell'arco temporale disciplinato dall'abrogato art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, della precedente disciplina ricavabile dal r.d.l. n. 692/23 e dalla legge n. 370/34. A tale normativa dovrà attenersi il giudice del rinvio nel ricalcolare la sanzione nei confronti della ONLUS.

Cassazione, sentenza n. 24/2018

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