Dal punto di vista giuridico non è cosa del tutto scontata e, soprattutto, questa voce risarcitoria non è la diretta conseguenza del fatto che sia stato accordato il risarcimento del danno fisico.
A spiegarcelo, dopo varie oscillazioni giurisprudenziali, è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12467/2017 (sotto allegata).
Il caso
Dunque, nel caso concreto un libero professionista rimane coinvolto in un sinistro del traffico e riporta lesioni valutate nel 20% di invalidità permanente.
Tanto nel primo grado che in appello la domanda risarcitoria viene accolta in parte: in particolare la Corte di Appello aumenta con un'ulteriore somma il risarcimento del danno da lucro cessante relativo al periodo di invalidità temporanea riconosciuta in sede di c.t.u., senza però accordare il ristoro del lucro cessante da invalidità permanente.
Questo accade perché i giudici hanno personalizzato il danno biologico nella sua misura massima, dal momento che la lesione è di una certa entità e di sicuro, si è ritenuto, tanto riduce la capacità di lavoro.
Sul fronte invece del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica il discorso si complica ed entra in gioco la questione della prova di questa voce di danno.
In altri termini: si tratta di prova presuntiva o specifica del pregiudizio economico collegato all'invalidità permanente causata dal sinistro?
Risarcimento lucro cessante: la soluzione offerta dalla Cassazione
Ebbene, il rebus viene risolto dalla Suprema Corte con una doppia considerazione:
1) la contrazione della capacità di guadagnare e produrre reddito va provata, in quanto non basta la presunzione anche se ci troviamo di fronte ad un'invalidità permanente non trascurabile,
2) va provato, nello specifico, il nesso causale tra la contrazione del reddito (o l'assenza di incremento) che si è verificata negli anni successivi all'evento e l'impossibilità fisica per il professionista di mantenere i precedenti elevati ritmi di lavoro e/o di aumentarli.
Cosa fare in casi analoghi
Quando si domanda il risarcimento del danno a seguito di un evento analogo a quello commentato, tenere a mente l'orientamento espresso con la sentenza in commento ed organizzare così la prova delle varie componenti del danno in modo più che scrupoloso.
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Cassazione, sentenza n. 12467/2017