Il decreto legislativo (abbreviato in d.lgs.) è, secondo l'art. 76 Costituzione, un atto normativo avente valore di legge adottato dal Governo su delega espressa e formale del Parlamento ed emanato dal Presidente della Repubblica

Quando si ricorre al decreto legislativo

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Il ricorso allo strumento del decreto legislativo risulta utile quando le materie da disciplinare presentano una complessità e dei tecnicismi tali da non potere essere trattate dal Parlamento se non a pena di un marcato rallentamento della sua attività.

Con la legge di delega, il Parlamento delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo e al tempo stesso ne precisa i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione. Il decreto legislativo dovrà quindi essere emanato nel rispetto dei principi dettati dalla stessa legge di delega.

Dove trovare i testi dei decreti legislativi

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Puoi trovare i decreti legislativi nel sito della Camera alla pagina https://www.camera.it/leg18/342

Nella pagina è anche possibile selezionare gli anni precedenti.

Una lista degli ultimi decreti legislativi è disponibile anche nella sezione normativa di Studio Cataldi: I decreti legislativi

Su Wikipedia, invece, puoi trovare i decreti legislativi nel mondo

Decreto legislativo: l'art. 76 della Costituzione

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Secondo l'articolo 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Ne consegue che, affinché la potestà normativa del Governo possa esplicarsi, la legge di delega deve espressamente indicare i principi e i criteri direttivi a cui deve conformarsi il Governo nell'esercizio della delega, l'oggetto della delega (che deve essere predeterminato e delimitato) e il termine (una data determinata o determinabile in modo oggettivo) entro cui esercitare la delega. La mancanza di uno di questi elementi essenziali per la delegazione legislativa comporta l'illegittimità costituzionale della legge di delega.

Iter del decreto legislativo

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Il procedimento di formazione dei decreti legislativi prevede una deliberazione del Consiglio dei Ministri, un decreto presidenziale di emanazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In concreto, i decreti legislativi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

Come previsto dall'articolo 14 della legge numero 400 del 1988, i decreti legislativi devono essere trasmessi al Capo dello Stato almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge di delega, in modo che il Presidente della Repubblica possa esercitare la sua funzione di controllo e, se del caso, rinviare l'atto al Consiglio dei Ministri per un suo riesame.

Che differenza c'è tra decreto legge e decreto legislativo

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Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione, il Governo può esercitare la funzione legislativa adottando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, provvedimenti provvisori aventi forza di legge.

Il decreto legge è emanato, pertanto, per fare fronte a situazioni che richiedono un intervento legislativo tempestivo. I decreti legge sono immediatamente efficaci, ma devono essere presentati lo stesso giorno alle Camere per la conversione. Se il decreto legge non viene convertito in legge, anche con modifiche, nel termine perentorio di sessanta giorni, esso perde efficacia ex tunc.

In definitiva, il decreto legge si distingue dal decreto legislativo perché l'intervento parlamentare non è preventivo, ma successivo.

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Giovanna Molteni

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