- Gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.
- Art. 360 c.p.p.: le modifiche della Riforma Orlando
- Riforma Orlando: la disciplina intertemporale dell'art 360 c.p.p.
- Giurisprudenza su accertamenti tecnici non ripetibili
Gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.
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Gli accertamenti tecnici non ripetibili sono previsti e disciplinati dall'art. 360 c.p.p. La norma dispone che quando gli accertamenti previsti dall'art 359 c.p.p. (rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze) hanno a che fare con persone, cose o luoghi soggetti a modificazione, il P.M. deve avvisare, senza ritardo, l'indagato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il conferimento dell'incarico e della facoltà riconosciuta loro di nominare consulenti tecnici. Questo per garantire agli esperti tecnici nominati e agli avvocati di assistere al conferimento dell'incarico, prendere parte agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve.
Nel caso in cui la persona sottoposta a indagini formuli riserva di promuovere l'incidente probatorio, il P.M. dispone che non si debba più procedere agli accertamenti, a meno che questi, una volta rinviati, non possano più eseguirsi.
Art. 360 c.p.p.: le modifiche della Riforma Orlando
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Qualche anno fa, la legge n. 103 del 23/06/2017, nota come Riforma Orlando, ha inciso profondamente sulla riserva di incidente probatorio
, aggiungendo all'articolo 360 c.p.p il comma 4 bis che così dispone "La riserva di cui al comma 4, perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro 10 giorni dalla formulazione della riserva stessa."L'introduzione del termine di 10 giorni entro il quale l'indagato deve promuovere l'incidente probatorio oggetto di riserva, ha l'obiettivo di impedire un utilizzo strumentale di questa facoltà per finalità puramente dilatorie. Ne consegue che, nel caso in cui, entro il termine di 10 giorni non sia stata presentata la richiesta di incidente probatorio, il P.M. e? libero di procedere all'accertamento tecnico nelle forme previste dall'art. 360 c.p.p.La riforma ha altresì modificato il comma 5 dell'art. 360 c.p.p., che risulta così formulato: "Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis, se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento." La disposizione introdotta contiene una "clausola di coordinamento" con il comma 4 bis, che introduce un'eccezione all'ipotesi di inutilizzabilità degli atti compiuti dal P.M nonostante la presentazione della riserva di incidente probatorio.
La disciplina intertemporale dell'art. 360 c.p.p.
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Il comma 95 della legge 23 giugno 2017, n. 103 prevedeva che "il nuovo art 360 c.p.p" sarebbe entrato in vigore il 3 agosto 2017. In applicazione del principio del tempus regit actum, esso ha trovato applicazione sin da subito nei procedimenti pendenti, ma la disposizione non operava nei confronti delle riserve di incidente probatorio in relazione alle quali, prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, era già decorso interamente il termine di dieci giorni per l'instaurazione dell'incombente.
Un diverso orientamento, riteneva invece che, per le riserve di incidente probatorio presentate prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine di 10 giorni per presentare la richiesta di incidente probatorio, a pena di inefficacia della stessa, decorresse dal 1° settembre 2017 (fine del periodo feriale).
Si tratta in ogni caso di questioni che oggi risultano ampiamente superate.
Giurisprudenza su accertamenti tecnici non ripetibili
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Ecco una serie di massime della Cassazione penale e della Consulta sugli accertamenti tecnici non ripetibili:Cassazione, sentenza n. 15915/2021
Anche l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (nel caso di specie, un compact disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito.
Cassazione, sentenza n. 53284/2017
La disposizione sugli accertamenti tecnici non ripetibili riguarda la attività di accertamento tecnico probatorio fatta su cose soggette a modificazione, sia di per sé (il passaggio del tempo e le conseguenze sullo stato dei luoghi etc.) che per il carattere distruttivo del tipo di accertamento svolto sul reperto. Ma si tratta di cosa ben diversa dalla attività operativa di assicurazione delle fonti di prova e dalla comparazione e l'analisi delle impronte rinvenute (indagini suscettibili di essere rinnovate in qualsiasi momento). In altri termini la comparazione è attività che rientra di fatto nella mera "osservazione" e non richiede specifiche attività tecniche: proprio grazie all'attività di recupero e conservazione del reperto l'accertamento è ripetibile. L'accertamento è ripetibile, quindi, quando la cosa da esaminare conservi nel tempo le proprie caratteristiche e possa essere sottoposta a nuovo esame.
Cassazione, ordinanza n. 40987/2017
L'attività di comparazione delle impronte rinvenute sul luogo teatro dei fatti, con quelle già in possesso della Polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati oggettivi ai sensi dell'art. 354 c.p.p. che in quanto tale non postula il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p.. Più volte questa Corte ha affermato il principio (secondo cui) la comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen.
Cassazione, sentenza n. 45788/2017
La giurisprudenza di legittimità ha in plurime occasioni statuito che con la richiesta di rito abbreviato l'imputato rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico non ripetibile effettuato senza l'avviso all'indagato (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013; Sez. 2, n. 43726 del 11/11/2010). Peraltro, la consulenza disposta dal P.M. su un campione di sostanza stupefacente (nella specie piante di canapa indiana) preordinata ad accertarne l'efficacia drogante non costituisce accertamento tecnico irripetibile, in quanto detto campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può, pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame; ne deriva che detta attività rientra nell'ambito degli accertamenti disposti ex art. 359 cod. proc. pen. che non richiedono gli avvisi al difensore" (Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012).
Cassazione, sentenza n. 57291/2017
Il rilievo tecnico consiste nell'attività di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede, mentre l'accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al loro studio e alla loro valutazione critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici. I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, sono qualificabili come rilievi tecnici delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedono conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive.
Corte Cost., sentenza n. 239/2017
La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 239/2017 sul giudizio di illegittimità costituzionale dell'art 360 c.p.p, per contrasto agli artt. 24 e 11 della Costituzione, ritenendo infondata la tesi del giudice rimettente secondo il quale "il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo e da richiedere quindi le medesime garanzie difensive". La Consulta giunge a tale conclusione, condividendo pienamente il ragionamento della Corte di cassazione: "Del resto è significativo il fatto che, con la sentenza di annullamento all'origine del giudizio a quo (sezione prima, 4 novembre 2014, n. 6256/2015), la Corte di cassazione ha ritenuto che nel caso in esame si fosse trattato di 'attività richiedente cognizioni certamente specifiche, ma esecutive e quindi non identificabile nell'accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p'". Per questa ragione, secondo la Cassazione, "nessun avviso doveva essere dato in previsione della esecuzione dei prelievi delle tracce organiche (trattandosi di mero rilievo non comportante valutazioni)".