Queste possono essere civili, penali, amministrative e disciplinari.
All'interno degli illeciti disciplinari, in generale il problema del termine dei procedimenti di stato è risolto dall'art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010.
Instaurazione e conclusione dei procedimenti di stato
Per l'instaurazione, le ipotesi previste dalla norma sono due:
a) per quanto riguarda il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, esso va instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato entro novanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili che lo concludono, o del provvedimento di archiviazione.
b) Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti prelimirari, espletati dall'autorità competente, entro specifici termini.
Anche per la conclusione del procedimento le ipotesi contemplate sono due:
c) il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
d) in ogni caso il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.
Il problema dell'individuazione del termine iniziale
Problema non semplicissimo, che ultimamente ha visto impegnato il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 4856 del 3 ottobre 2017, quarta sezione.
Qui si è posto il dilemma: come individuare il momento di partenza del termine?
Con riferimento alla sentenza penale, questo termine si individua dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza.
Palazzo Spada passa a interpretare, specificare e completare questa nozione.
Ed ecco allora che il termine, più specificamente, si identifica (in assenza di una diversa disposizione di legge) con la data in cui un ufficio a ciò deputato della predetta amministrazione ha avuto cognizione dell'atto.
Solo in questo modo si può arrivare a dire che l'amministrazione ha ricevuto l'atto, che pertanto è entrato nella sua sfera di disponibilità.
Tutto questo per dire che, da una parte è escluso in partenza che l'organo deputato a ricevere l'atto sia solamente l'organo titolare del potere disciplinare, dal momento che l'amministrazione va intesa nel suo complesso.
Dall'altra, l'ufficio che riceve la copia integrale della sentenza non è qualsiasi ufficio, ma l'ufficio o un ufficio a ciò deputato: è solo in questo momento che scatta la decorrenza del termine iniziale.
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