Per il Tribunale di Roma la massiccia presenza mediatica e social della madre arreca pregiudizio al figlio 16enne

di Lucia Izzo - Genitori, figli e social network: un connubio non sempre sereno, ma che, addirittura, può spingersi al punto da diventare esplosivo, come dimostra il sempre maggiore contenzioso in materia che giunge nelle aule giudiziarie.


I genitori troppo "social" faranno bene a prestare attenzione al materiale che pubblicano, in particolare fotografie e notizie riguardanti i figli minorenni: il rischio è, non solo, quello di vedersi ordinato dal giudice la rimozione dei post e delle immagini, bensì anche essere destinatari di una sanzione pecuniaria.


È quanto il Tribunale di Roma, in una recente ordinanza del 23 dicembre 2017 (qui sotto allegata) ha stabilito nei confronti di una madre che aveva massicciamente utilizzato Facebook e altri network per diffondere immagini e informazioni riguardanti il figlio 16enne e le controversie giudiziarie che li avevano visti protagonisti.

La vicenda

Il ragazzo aveva evidenziato al Tribunale come la donna continuasse a riportare sui social network particolari della loro travagliata storia familiare, lamentando l'ampia diffusione di tali notizie tra i coetanei: sul web, la madre aveva paragonato il figlio, secondo quanto dallo stesso riferito, al ragazzo che ha ucciso la fidanzata, riferendosi allo stesso come "ad un malato mentale".


Addirittura, il giovane, riferendo a proposito della madre, aveva affermato "secondo lei una persona che dice di voler bene può scrivere queste cose", mostrando schermate di pagine di social network in cui la donna avrebbe inserito sue fotografie diffondendo sui media la storia familiare e dettagli delle controversie giudiziarie.


A seguito della sentenza di separazione dei genitori del 16enne, la responsabilità genitoriale di entrambe le parti era stata sospesa proprio a causa delle condotte gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio poste in essere da entrambi i genitori, in particolare nei rapporti con la madre interrottisi da tempo antecedente alla sentenza di separazione.


Stante le difficoltà nei rapporti genitoriali, il ragazzo ha poi chiaramente rappresentato di voler proseguire gli studi all'estero in un College statunitense e ha chiesto che cessasse la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre. pressioni anche mediatiche

Stop alla massiva diffusione di immagini dei figli sui social

Per il Tribunale, in considerazione dell'età del minore (16 anni) deve essere evidenziata l'elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso. Sul punto, la Cassazione (sent. n. 5237/2014) ha ritenuto doversi considerare la volontà del minore quando la stessa è "esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva".


Affermazione in linea con il quadro normativo che attribuisce ai c.d. grandi minori (quelli che abbiano raggiunto 16 anni, e in alcuni casi 14 anni di età) ampi margini di autodeterminazione e, in particolare, con la Convenzione dell'Aja 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, disciplina applicabile fino al raggiungimento dei 16 anni.


Le motivazioni formulate dal ragazzo per la scelta di proseguire gli studi all'estero, evidenzia il G.I., appaiono fondate sulla necessità di allontanarsi dall'attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network (come conferma la documentazione in atti).


La massiccia presenza mediatica della vicenda del minore, giustifica il turbamento dello stesso e la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolari della propria vita personale, sono ampiamente noti.


Il giudice, oltre ad autorizzare il minore a proseguire gli studi all'estero (fornendo puntuali istruzioni sul punto) adotta anche una serie di provvedimenti nei confronti della madre volti a evitare che le sue condotte, ritenute persecutorie, di massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio facciano permanere un disagio del ragazzo a prescindere dal luogo di frequenza scolastica.

Alla donna, pertanto, il Giudice capitolino ordina l'immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio, nonchè la rimozione dei contenuti già pubblicati.

Al fine di assicurare l'osservanza di tali obblighi, viene disposta l'astreinte di cui all'art. 614-bis c.p.c.: in caso di mancata ottemperanza della madre agli obblighi di interrompere e di rimuove tali dati dai social, la stessa si vedrà condannata a corrispondere al ricorrente e al tutore un importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere.

Pregiudizievole la diffusione di foto dei figli su Facebook

Del resto, la giurisprudenza italiana non è nuova a una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno, sempre più dilagante, della diffusione sfrenata di informazioni e fotografie dei minori sui social network.


D'altronde, la circostanza che le decisioni nei confronti del minore siano prese dai genitori, di comune accordo in quanto esercenti la potestà genitoriale, non priva il figlio della tutela in relazione ai propri diritti eventualmente lesi.


La Cassazione ha ritenuto che Facebook vada considerato luogo aperto al pubblico, trattandosi di luogo "virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete (Cass. sent. n. 37596/2017).


Deve, inoltre, rammentarsi come i minori godano di una tutela rafforzata offerta dall'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991.


Proprio in base a tali considerazioni, il Tribunale di Mantova ha ritenuto che la mera pubblicazione delle foto dei bambini sui social network sia di per sé stesso un atto pregiudizievole per gli stessi (leggi: Vietato pubblicare le foto dei figli su Facebook, a prescindere dal consenso dei genitori).


Un provvedimento che giunge a seguito di un accordo, stipulato dai genitori fuori dalle aule dei Tribunali, sulla baby web reputation con cui i due si erano impegnati a non pubblicare reciprocamente foto dei figli minori sui social e a rimuovere quelle già postate (leggi: Niente foto dei figli su Facebook: accordo dei genitori davanti al giudice).


Accordo poi violato dalla madre e giustificante l'intervento del Tribunale che, preso atto delle prove fornite, ha ordinato di provvedere alla rimozione precisando come l'inserimento di foto di minori sui social potesse costituire comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagine fra un numero indeterminato di persone, con il rischio di attrarre malintenzionati.

Triunale di Roma, ordinanza 23/12/2017

Foto: 123rf.com
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