di Lucia Izzo - Comodi, veloci e sempre più diffusi sono i pagamenti attraverso carte di debito, ovverosia quello che molti conoscono come "bancomat".
La materia dei pagamenti elettronici è stata recentemente coinvolta in modifiche legislative, tra cui il recente decreto che ha recepito in Italia la direttiva UE Psd-2, ossia la seconda "payment services directive" su servizi di pagamento e commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento (per approfondimenti: Bancomat: arriva il taglio delle commissioni e il divieto di applicare sovrapprezzi a chi paga).
In particolare, l'art. 15, quarto comma, della legge n. 221/2012, che ha convertito il D.L. n. 179/2012, ha stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito".
In sostanza, a commercianti e professionisti è imposta l'adozione del POS (Point of Sale), il dispositivo tecnologico attraverso il quale è possibile accettare e incassare i pagamenti, direttamente su conto corrente o carta con IBAN dedicato, effettuati dai clienti a mezzo di strumenti elettronici (moneta elettronica, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, etc.) per importi di importo superiore ai 30 euro (cfr. art. 2, comma 1, D.M. Sviluppo economico del 24/01/2014).
Nonostante, dunque, il tentativo di incentivare all'uso dei dispositivi di pagamento elettronico, l'obbligo del POS è rimasto, sin ora, parzialmente inattuato, soprattutto per mancanza di espresse sanzioni in caso di violazioni che hanno reso incoercibili le violazioni.
Nonostante le aspettative, tuttavia, non è stata introdotta alcuna norma ad hoc all'interno dell'ultima legge di bilancio, ma solo un incentivo per coloro che accettano o effettuano pagamenti tracciati di importo superiore a 500 euro (riduzione a due anni dei termini dell'accertamento fiscale).
Per molti, tuttavia, sul punto potrebbe rinviarsi a quanto previsto dall'art. 693 c.p. che punisce con una sanzione amministrativa fino a 30 euro "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato".
Condominio: POS obbligatorio o facoltativo?
In tale contesto normativo, ci si è chiesti se anche l'amministratore di condomino fosse obbligato a dotarsi del POS per accettare i pagamenti da parte dei condòmini con carte di credito o di debito.
Infatti, chi ha interpretato estensivamente la norma della legge 04/2013 ha ritenuto che anche l'amministratore potesse essere inquadrato tra i professionisti obbligati alla tenuta del POS. Tuttavia, deve ritenersi che i professionisti indicati dalla normativa siano coloro che forniscono al pubblico attività di tipo intellettuale, assimilabili alla consulenza.
L'amministratore, invece, è tenuto a svolgere i compiti per i quali è stato nominato dal condomino, nonché ad amministrare il fondo condominiale e a erogare i servizi unicamente nei confronti dei condòmini e non verso altri.
Il pagamento delle quote condominiali, infatti, non rappresenta un acquisto di beni o servizi: si tratta, invece, di pagamenti a titolo di contributi volontari che gli amministrati versano affinché l'amministratore, nella qualità di loro rappresentante legale, possa costituire e rimpinguare il fondo con cui l'amministratore potrà pagare i terzi, fornitori di beni o servizi.
Pertanto, può affermarsi che attualmente la normativa non obblighi anche all'amministratore di Condominio di dotarsi di un POS (per approfondimenti: Condominio: nessun obbligo di pos per l'amministratore).
Infatti, salvo il divieto di pagamento in contati di somme superiori a 2.999,99 euro, stabilito con la Legge di Bilancio 2016, i condomini restano dunque liberi nelle modalità e forme di pagamento.
Condominio: è possibile adottare il POS
L'assenza di un obbligo vero e proprio, tuttavia, non impedisce che l'amministratore scelga di dotarsi di un POS poiché il dispositivo rappresenta uno strumento gestionale indubbiamente utile, all'avanguardia e utilizzabile in combinato con i più diffusi dispositivi (smartphone o tablet).
Grazie alle sue caratteristiche, il POS agevolerebbe l'amministratore nella riscossione, fornendogli anche maggiore sicurezza poiché si eviterebbero così i rischi legati al maneggiamento e al trasporto di somme, piuttosto ingenti, in contanti.
La tenuta del dispositivo, però, non è priva di costi, variabili da istituto a istituto e comunque di diverse centinaia di euro annui: si tratta non solo di quelle di installazione, ma anche relative al canone mensile e ai costi (fissi e in percentuale) per ogni transazione effettuata che, ovviamente, non sarà l'amministratore ad accollarsi, mentre altri strumenti (come i bonifici) presenterebbero costi minori.
Per evitare simili conseguenze, e comunque in linea generale, va precisato come resta sempre possibile che l'adozione del POS venga deliberata legittimamente dall'assemblea condominiale (ex art. 1135 c.c.): in tal caso, a disciplinare tempi, modalità d'utilizzo e addebito dei costi, sarà un atto interno e discrezionale dei condomini riuniti.
Laddove, nonostante quanto dall'assemblea pressantemente stabilito, l'amministratore non dovesse adeguarsi all'adozione del POS per la ricezione dei pagamenti, ben potrebbe configurarsi l'ipotesi della c.d. mora del creditore: si tratta della situazione (art. 1206 c.c. e ss.) in cui il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli dal debitore nei modi stabiliti o non compie quanto è necessario affinché quest'ultimo possa adempiere l'obbligazione.
In conclusione, pur dovendosi attualmente parlare di una facoltà delle amministrazioni condominiali, non appare difficile ipotizzare in futuro che l'obbligo del POS venga esteso anche in tali contesti, soprattutto se si tiene conto della spinta legislativa verso l'utilizzo degli strumenti di pagamento digitali.
Non solo, in ambito condominiale, è stata sempre maggiormente sentita l'esigenza di una gestione trasparente, con una tracciabilità delle movimentazioni, come dimostra l'introdotto obbligo, a carico dell'amministratore, di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (cfr. legge n. 220/2012 e art. 1129 c.c.).
Sul punto è auspicabile un preciso intervento del legislatore che individui con chiarezza i soggetti obbligati alla tenuta del POS, razionalizzandone la disciplina d'utilizzo e quella degli eventuali costi per la tenuta del dispositivo laddove questo sia adottato nei condomini.