di Valeria Zeppilli - La legge di stabilità 2016 ha modificato le modalità di pagamento delle somme dovute per condanne ai sensi della legge Pinto, incidendo anche sui processi di esecuzione di tali pronunce e sui giudizi di ottemperanza.
Con la questione si è confrontato recentemente il TAR di Napoli nella sentenza numero 37/2018 (qui sotto allegata).
La normativa
Oggi la nuova normativa prevede che il creditore debba rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà con la quale attesta di non aver riscosso quanto dovuto, alla quale va affiancata la produzione di altri dati e documenti relativi al pagamento. In assenza, il rischio è quello di non ottenere dalla PA debitrice il pagamento e di non poter agire in via esecutiva.
La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione, che effettua il pagamento entro sei mesi da quando gli obblighi previsti in capo al creditore sono integralmente assolti.
Giudizi di ottemperanza in corso
La nuova normativa, ripercorsa ancor più nel dettaglio nella sentenza in commento, per il TAR non preclude in alcun modo la decisione sulla domanda di ottemperanza. Essa, infatti, non introduce né "profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti - in quanto per questi ultimi si deve fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione - né una condizione sopravvenuta di improcedibilità".
Nonostante ciò, oggi il pagamento può comunque intervenire solo dopo che l'amministrazione compulsata (o il commissario ad acta) abbiano verificato l'intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
In altre parole, se la domanda di ottemperanza proposta prima dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge Pinto può essere accolta a prescindere da quanto novellato, il susseguente ordine giudiziale di disposizione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato deve necessariamente rispettare le modalità legali attualmente vigenti, ovverosia considerare l'assolvimento degli obblighi di comunicazione (che peraltro, per il TAR, per le esecuzioni in corso si riferiscono solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi).
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TAR di Napoli testo sentenza numero 37/2018La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
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