Avv. Giampaolo Morini - L'art. 756 è una norma dispositiva; il testatore può derogarvi imponendo al legatario di pagare i debiti nei limiti del valore del legato[1]. Se i creditori esercitino il diritto di separazione per la preferenza ad essi accordata sui legatari dall'art. 514 c.c. il legatario deve pagare i debiti ereditari[2]. Il legatario che paga un debito del defunto garantito da ipoteca sul bene attribuitogli può surrogarsi ex art. 1203 c.c.[3], ma non può invocare l'applicazione della norma stabilita dall'art. 754 c.c. nei rapporti dei coeredi fra loro[4].
Esenzione dal pagamento dei debiti per il coniuge
Il coniuge superstite al quale spetti l'usufrutto di una quota dell'eredità nel regime dell'art. 581 c.c. assume in virtù dell'intervenuta successione a titolo particolare, la qualità di legatario e quindi ai sensi dell'art. 756 c.c., non può essere condannato al pagamento dei debiti ereditari nei confronti dei creditori. Detto principio non trova parziale deroga nella disposizione di cui al comma 1 dell'art. 1010 c.c., la quale obbliga l'usufruttuario al pagamento delle annualità e degli interessi dei debiti e dei legati da cui l'eredità sia gravata, in quanto tale obbligo opera esclusivamente nei rapporti interni tra usufruttuario stesso e successore nel debito ereditario (C., 17.3.1980, n. 1758). Giunge alla stessa conclusione C., 22.6.1982, n. 3789, secondo cui: "Con riguardo a successione legittima apertasi prima della riforma del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario ex lege e non erede del de cuius, a norma dell'originario testo dell'art. 581 c. c., non risponde dei debiti ereditari".
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Avv. Giampaolo Morini
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[1] Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. Vassalli, Torino, 1980, 189.
[2] Azzariti, La divisione, in Tratt. Rescigno, VI, 2, 2ª ed., Torino, 1997, 416.
[3] Forchielli, Angeloni, Della divisione, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 713-768, Bologna-Roma, 2000, 686.
[4] Giannattasio, Delle successioni, in Comm. cod. civ., II, 3, 2ª ed., Torino, 1980, 160.
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