di Marina Crisafi - L'amministratore di condominio non può notificare a se stesso il decreto ingiuntivo per riscuotere i crediti. Si versa, infatti, in palese conflitto di interessi e sarebbe necessaria, ai fini della validità della notifica del titolo, la nomina di un curatore speciale. Così ha sancito il tribunale di Milano (con sentenza del 30 novembre 2017, sotto allegata), accogliendo l'opposizione all'esecuzione di un condominio e accertando l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore.
La vicenda
La vicenda parte dall'atto di precetto notificato dall'unico erede dell'amministratore, in base a un decreto ingiuntivo notificato al condominio
per alcune fatture emesse dall'amministratore stesso per l'attività svolta per 6 anni in favore del condominio medesimo. Quest'ultimo, però proponeva opposizione avverso il precetto sostenendo "di non aver mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo" e che in ogni modo doveva ritenersi nullo, "stante il palese conflitto di interessi" desumibile dal fatto che il decreto è stato richiesto dal ricorrente (amministratore) quando ancora rivestiva tale carica e allo stesso notificato. Deduceva, infatti, il condominio, che "inesistente è la notifica del decreto ingiuntivo, essendo stata tale notifica eseguita dall'amministratore del condominio a se stesso (e non, invece, come sarebbe stato necessario avuto riguardo al conflitto di interessi, ad un curatore speciale del condominio nominato dal Tribunale) presso il proprio indirizzo di residenzaCondominio: insistente il decreto ingiuntivo notificato dall'amministratore a se stesso
Per il tribunale di Milano, in conformità con quanto sostenuto anche dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. tra le altre 19149/2014), non può non rilevarsi che la notifica del decreto ingiuntivo, in base al quale è stato notificato l'opposto precetto, "è avvenuta ad un soggetto in palese conflitto di interessi, essendo in realtà necessaria (al fine della ricezione del decreto ingiuntivo) la nomina di un curatore speciale del condominio".
La notifica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente deve, perciò, ha ritenuto il tribunale meneghino, "ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che (con riferimento alla specifica notificazione che viene qui in rilievo) non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell'atto".
Trib. Milano, sentenza 30.11.2017
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