La lista testi è l'atto contenente la richiesta di una parte di escutere testimoni, perché vengano acquisite prove nel processo penale ad essa favorevoli

In cosa consiste la lista testi

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La lista testi rappresenta un momento molto importante nella preparazione del dibattimento, e la sua disciplina (contenuta nell'art. 468 c.p.p.), impedendo la presentazione di prove a sorpresa, mira a preservare il lineare svolgimento del contraddittorio, nell'interesse di ciascuna parte stessa e della buona amministrazione della giustizia. Il deposito preventivo in cancelleria, permette infatti alla controparte di accedere alla lista dei testimoni per poter organizzare la propria strategia di difesa (o di accusa, se si tratta del pubblico ministero): quello che nei processi civili degli ordinamenti di common law va sotto il nome di discovery.

Contenuto della lista testi

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La lista testi deve contenere i nomi e le generalità delle persone che si chiede vengano ascoltate, oltre alla descrizione sommaria dei temi in merito ai quali queste dovranno rispondere.

Testimoni: le incompatibilità a testimoniare

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Qualunque cittadino è astrattamente dotato della capacità di testimoniare, anche l'infermo di mente e il minore: spetta alla discrezionalità del giudice la decisione di escutere un teste con deficit psico-cognitivi o un soggetto minore di età, così come il vaglio circa l'attendibilità della loro deposizione.

A differenza di ciò che accade nel procedimento civile, inoltre, dove attore e convenuto (o ricorrente e resistente) non possono testimoniare in quanto portatori di un interesse privato, nel processo penale è ammessa anche la testimonianza della persona offesa e del danneggiato - la cui credibilità intrinseca ed estrinseca sarà naturalmente oggetto di valutazione da parte del giudice, in maniera ancora più rigorosa che per gli altri testimoni.

La legge pone invece delle incompatibilità a testimoniare a carico di alcuni soggetti che si trovano in una posizione particolare rispetto a un dato procedimento. Fra questi figura anzitutto l'imputato

- che, anche quando accetti di essere esaminato dalle parti, non può essere chiamato a rendere dichiarazioni a se stesso sfavorevoli e non acquista la qualifica di testimone. E poi altre figure che potrebbero trovarsi in una sorta di "conflitto di interessi" - come coloro che nello stesso procedimento hanno rivestito il ruolo di giudice, pubblico ministero, cancelliere (o loro ausiliari), o difensore precedente a quello attuale. Ancora, non possono essere chiamati a testimoniare il responsabile civile e l'obbligato civilmente.

Le persone citate come testi sono obbligate a testimoniare, e a rispondere secondo verità. Tranne gli stretti congiunti dell'imputato (coniuge - al quale sono equiparati il convivente e l'unito civilmente -, figli, nipoti, fratelli, genitori e nonni), i quali hanno la facoltà di astenersi dal deporre senza incorrere in sanzioni.

Quando va presentata la lista testi

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Quanto ai tempi per la presentazione delle liste testi, il comma 1 dell'art. 468 stabilisce perentoriamente che la lista va depositata nella cancelleria del giudice sotto cui pende il processo non oltre 7 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza. I testimoni presentati oltre quella data non potranno essere ascoltati.

Un'apertura riguardo alla perentorietà del termine di deposito della lista testi arriva, tuttavia, dalla Corte di Cassazione (vd. sent. 41662/2016 Cass. pen. sez. V) a proposito dell'esame dei testi a controprova. In questo caso, gli Ermellini hanno ritenuto ammissibile l'escussione dei testimoni a controprova anche da parte del difensore che non abbia presentato la lista testi per la prova diretta.

Il testo dell'articolo 468 cpp

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Art. 468. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici ((nonche' delle persone indicate nell'articolo 210)) devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

((2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495)).

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

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