Avv. Giuseppe Fedeli - Il giudice è obbligato a rilevare il difetto di rappresentanza processuale del soggetto costituito, ogni qualvolta quest'ultimo sia diverso dall'effettivo titolare del diritto e risulti privo della predetta rappresentanza. Tale rilievo, che trova fondamento nell'articolo 182 del codice di procedura civile, è possibile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di decisione. E' quanto sottolineato dalla recente sentenza redatta dallo scrivente giudice di pace di Fermo (sotto allegata).
Nella medesima pronuncia, si legge anche che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la regolare costituzione delle parti e che la mancanza del potere di rappresentanza, che è una condizione di esistenza del potere di azione, "giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito".
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
in seno alla causa civile iscritta al n. 252/2017 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
………………….., CF ……………… rappresentata e difesa dall'Avv. ……….. ATTRICE
CONTRO
- ………………………… in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ……………………
CONVENUTA
- ………………………
- …………………………
ALTRI CONVENUTI CONTUMACI
OBIETTO: AZIONE DI RISARCIMENTO DA SINISTRO STRADALE
Conclusioni: ex actis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra .... conveniva in giudizio, ex art. 144 cod. ass, il Sig. ….. e la sig.ra ………………., rispettivamente, proprietario e conducente dell'autovettura Dacia Sandero tg. …………….., nonché la……. SpA, ass.ce per la r.c.a. della stessa autovettura, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace
di Fermo, per sentirli dichiarare civilmente responsabili dell'incidente stradale avvenuto il ……………….., in ………………………. e, per l'effetto, sentirli condannare all'integrale risarcimento dei danni alla persona. Si costituiva in giudizio l'Avv. ...., "difensore" della ………………… SpA, con comparsa di costituzione e risposta, contestando sia l'AN che il QUANTUM, in virtù di procura a margine, della d.ssa …………………, dichiaratasi procuratore della ……..SpA e di ….. Assicura. L'attrice, articolate le prove nell'atto introduttivo ed in apposita memoria istruttoria, eccepiva la inammissibilità ed inesistenza della costituzione in giudizio della controparte per il mancato rilascio di procura da parte della convenuta, nonché conflitto di interessi e chiedeva la estromissione della stessa controparte. La difesa di parte avversa, articolate le proprie prove, rintuzzava le eccezioni dell'attrice e chiedeva, comunque, termine ex art.182 comma 2 c.p.c.. Pur concessi i rinvii, la difesa della Compagnia convenuta non ha mai depositato procura ad hoc della …….SpA per avversare la domanda, ma solo una procura speciale della ……SpA ed un mandato irrevocabile di rappresentanza della …….. Ass., ex art. 149 cod. ass. e conv. CARD, in favore della ………………SpA (e di altre consorelle CARD), conferente "il potere di agire , a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa Mandante". Il Giudice, riservatosi sulla eccezione preliminare e pregiudiziale di difetto di procura, ritenuta prima facie fondata, fissava udienza di p.c. Precisate le conclusioni, nel rito e nel merito, la causa veniva trattenuta in decisione. Nel concreto, l'Avv……………, invitato dal Giudice a depositare la procura legittimante la rappresentanza processuale della stessa ….SpA, ha depositato:1) procura speciale della ……SpA,
2) mandato irrevocabile di rappresentanza della …….. Ass., ex art. 149 cod. ass. e conv. CARD, in favore della ………………SpA (e di altre consorelle CARD), conferente "il potere di agire , a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa Mandante".
Quanto alla prima, trattandosi di procura speciale interna alla ………………..SpA, nessun potere può questa aver conferito in relazione ad altra e diversa società concorrente, quale la ……………… Ass., citata in giudizio e costitutitasi in proprio.
Quanto alla seconda, occorre del pari rilevare la irrilevanza del mandato irrevocabile ai fini del presente giudizio, dal momento che chi si è costituita non è la mandataria ………………………SpA, ma la mandante ……………… Ass., con la conseguenza che il citato Collega, costituitosi per la convenuta …………………. Ass., è privo di poteri rappresentativi. Posto che il presente giudizio ha per oggetto il risarcimento dei danni alla persona riportati dall'attrice ...., in esito a incidente stradale avvenuto in ………………….. li …………….. per invasione di corsia da parte della convenuta ……………….., conducente della Daia Sandero tg………….., di proprietà del Sig. ………………….., ass.ta per la r.c.a. con la ………….. Ass., ai danni della stessa attrice, conducente della Fiat Panda tg…………….. ass.ta per la r.c.a. con la ………………SpA, né la procura speciale della …………………SpA, né il mandato irrevocabile di rappresentanza della Soc. Cattolica di Assicurazioni, ex art. 149 cod. ass. e conv. CARD, in favore della ………………SpA (e di altre consorelle CARD), conferente "il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa mandante", conferiscono a ben guardare al difensore della convenuta Compagnia lo jus postulandi in favore della Soc. Cattolica di Ass.ni La domanda fatta valere in giudizio trova infatti fondamento nella procedura di cui all'art. 144 cod. ass., dichiarata alternativa rispetto all'altra procedura, facoltativa, di cui all'art. 149 cod. ass. (ex multis sent. n.180/2009 Corte Cost.). Nella specie, si è costituita non già la compagnia del danneggiato-assicurato (mediante costituzione in proprio e/o intervento), per "imporre" la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 cod. ass., sibbene la compagnia del responsabile evocata in giudizio dall'attore ex art. 144 cod. ass. Sennonchè, il "difensore" (professatosi tale) della convenuta Ass., non si è costituito in virtù di procura rilasciatagli da quest'ultima, ma di procura speciale della ……………SpA (del tutto inconferente, perché la……SpA non è stata citata in giudizio dall'attore, né partecipa al giudizio a qualsivoglia titolo), unitamente ad un mandato irrevocabile di rappresentanza della ……………Ass., avente per oggetto il conferimento di poteri in favore di altre compagnie di assicurazione ex art. 149 cod. ass. e conv. CARD, tutte estranee al presente giudizio. Né è d'aiuto alla difesa della convenuta l'invocata sentenza della Cass. n. 20408/2016 (monolite in materia), dal momento che tratta la tanto discussa legittimazione all'intervento, ex art.149 cod. ass., risolvendo il problema, peraltro, non nel modo inteso dalle Compagnie aderenti alla CARD, ma in modo conforme alla giurisprudenza maggioritaria di merito via via consolidatasi negli ultimi anni (fra cui vanno annoverate le sentenze, di segno univoco, di questo giudicante). Il caso in esame, infatti, è ben diverso dalla fattispecie di cui alla predetta sentenza, dal momento che qui si controverte in ordine alla valida costituzione della stessa convenuta ………… SpA, mentre li si dibatteva in punto alla legittimazione alla costituzione della mandataria (AXA SpA) della convenuta (Vittoria SpA). Oltretutto, Il mandato di cui parla la citata sentenza ("un mandato in base al quale agisce per conto della Vittoria", quindi ex art. 1703 c.c., senza rappresentanza) posto a fondamento della decisione, non è pertanto quello di cui alla CARD ("si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della debitrice", ergo ex art. 1704 c.c., con rappresentanza, caratterizzata dalla "contemplatio domini"). L'altro dictum citato da parte convenuta -Sent. Trib. Milano n.13052 del 28/10/11- ha, nondimeno, precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80/2009 "nel dichiarare la facultas, ha lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con azione diretta ex art. 144 del codice sia con l'azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente, sulla scia del principio, valevole in sede giudiziale, "electa una via, non datur recursus ad alteram". Da ultimo, e inanellata ai suesposti rilievi in ordine alla eccezione di difetto di procura, la considerazione che l'art.182 c.p.c. comma 1 prevede:"Il Giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti". Ora, nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto, e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ai sensi dell'art.77, il giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182 c.p.c., di rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di decisione (Cass. n.5709/1997). A maiori:" La mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito" (Cass. Sez. Un. n.4248/2016, cit.). Il che fa il paio con la portanza del principio, secondo cui, in punto alla reiterata richiesta di termine ex art. 182 comma 2 cpc, ai fini della sanatoria del difetto di procura, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.5577/2017, ha sancito che "…la mancanza originaria di procura alle liti conferita al proprio difensore è insuscettibile di ratifica trattandosi di un requisito senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale. Si tratta di un requisito preliminare di ammissibilità dell'instaurazione del giudizio. Ciò ne esclude la ratifica." Tale sentenza ripropone la distinzione fra procura nulla (sanabile) e procura inesistente (insanabile), presente in seno alla giurisprudenza formatasi anteriormente alla legge 69 del 2009, ma tesaurizzabile ai divisati fini (cfr. ex aliis Cass., Sez. I., 9 settembre 2002, n. 13069; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10706; Cass., Sez. III, 29 aprile 2006, n. 10029). A chiudere il cerchio, la interpretazione patrocinata ex latere rei è stata smentita, anche da Cass., Sez. II, 5 ottobre 2015, 19868, che ha considerato corretta la pronuncia della Corte d'Appello, che, dopo aver accertato la falsità della procura ad litem per un'opposizione a decreto ingiuntivo e ritenuto insanabile tale vizio, concludeva per il passaggio in giudicato (irrevocabilità) del provvedimento monitorio. L'opzione interpretativa favorevole alla sanabilità porrebbe, a ben guardare, il "nuovo" articolo in contrasto con il dato letterale dell'art.125 comma 2 (non abrogato) che prevede la possibilità del rilascio della procura "anteriormente alla costituzione della parte rappresentata"; si deve quindi ritenere che il legislatore, disponendo che il giudice debba assegnare un termine perentorio per il rilascio della procura, si riferisca, in realtà, all'ipotesi di rilevato difetto di validi poteri rappresentativi in capo al soggetto che abbia dato incarico al difensore e non anche alla ipotesi di difetto assoluto di jus postulandi, come nella fattispecie all'odierno vaglio (in senso conf. sentenza del 29/04/2011, del Giudice Unico del Tribunale di Macerata, Dott. Ascoli). Il che è tranciante (e assorbente) rispetto ad ogni questione e rilievo sia di rito (maxime sub specie della eccezione sollevata ex latere rei circa la tardività della eccezione pregiudiziale, il che è peraltro inconferente-recte, infondato, in quanto duplicemente smentito dalla littera dell'art. 182/2 cpc-cfr. Cass., Sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248), sia di merito, ivi comprese le richieste formulate in sede istruttoria. Il regolamento delle spese va procrastinato al definitivo.
PQM
Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle eccezioni
sollevate in limine e in via pregiudiziale da parte attrice, dichiara tamquam non esset
la costituzione della Compagnia convenuta e, per l'effetto, la contumacia, in uno con la
declaratoria di contumacia degli altri convenuti.
Spese al definitivo.
Dà disposizioni in ordine alla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Sic decisum in Fermo hodie 03.11.2017
Avv. Giuseppe Fedeli
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