Avv. Giuseppe Fedeli - L'ente pubblico è tenuto a corrispondere all'avvocato al quale abbia conferito mandato le competenze a questi spettanti, considerato che il loro presupposto è l'utilità tratta dalla pubblica amministrazione dall'attività svolta dal professionista.
Lo si legge in una recente sentenza redatta dallo scrivente Giudice di pace di Fermo, consultabile in calce, che ha ribadito anche che l'eventuale accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il professionista e l'ente non legittima quest'ultimo a sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
Massima
Pubbliche amministrazioni - spettanze professionali - avvocato- riconoscimento utilitas del giudice civile - disconoscimento pubblico del debito.
Quando si verte su diritti soggettivi costituitisi per rapporto convenzionale del professionista con una pubblica amministrazione, non spiega alcun effetto il disconoscimento dell'importo dovuto da parte dell'ente, il quale primariamente attiene alla sfera esclusivamente amministrativistica - e della ripartizione delle responsabilità all'interno dell'ente - dei rapporti di debito contratti dalla pubblica amministrazione. Ben può il giudice ordinario disattendere le determinazioni pubbliche (v. all. E dell'art. 5 della legge n. 2248/1865), quando risulta comunque provata l'utilitas all'ente per la prestazione resa, nell'ottica di tendenziale equiparazione, agli effetti civili, dell'ente pubblico a qualsivoglia altro centro di interessi privatistico (Ss.Uu. n. 10798/2015), per ciò obbligato a corrispondere in ogni caso il dovuto del compenso professionale.
Testo della sentenza
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente
in seno alla causa civile iscritta al n. 1606/2017 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato
……………………………, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. ……………………..
ATTORE
contro
Comune di…………………………, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ……………………
CONVENUTO
OBIETTO:AZIONE PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI
Conclusioni: ex actis
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va dunque accolta. Va infatti ritenuto perfezionato il rapporto fra il comune di …………………………….. e l'avv. …………………, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. a margine nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. ….. del ….. ottenuto dal sig. …………………… e notificato al Comune il …….. che - per conforme e costante giurisprudenza (v. Cass. n. 24859/2015 e 10707/2014 ed ord. n. 3721/2015; in conformità D.C.C. del Comune n. …….)- integra forma scritta convenzionale dell'atto di incarico e ad abundantiam di convenzione sottoscritta con l'allora segretaria comunale …………….. in delibera di giunta di incarico al professionista n. … del ….. Sulla congruità della spesa non ritiene il giudicante discostarsi dal parere dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, emesso il ……………….. L'oggetto dell'incarico (in relazione al che, nonostante le iterate richieste di parte attrice all'odierno ente convenuto, nessuna contestazione veniva da quest'ultimo sollevata né tanto meno disposto pagamento di sorta, anche dopo l'atto d'intimazione e messa in mora del legale patrocinante: onde il ricorso alla tutela giurisdizionale) risulta peraltro funzionalmente distinto per petitum e causa petendi da altri per cui è sorta contestazione giudiziale dell'istante con il Comune, onde non si concreta violazione alcuna del principio di infrazionabilità del credito (sic Sezioni Unite della Cassazione, n. 4091/2017). L'ente non contesta l'an della prestazione professionale, limitandosi a dedurre in punto di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. n. 267 del 2000. Dichiara sua sponte nel corpo della delibera consiliare n. 43 del 2015 - "che l'ente abbia beneficiato della prestazione professionale dell'avv. ………, il quale ha curato la predisposizione degli atti in giudizio e le successive fasi processuali, consentendo all'ente di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale" - non solleva nel prosieguo della causa alcuna contestazione sulla proficuità dell'incarico di assistenza in giudizio, la quale costituisce unico elemento di indagine rilevante ai fini della statuizione sui diritti civili per i quali verte la controversia e del conseguente riconoscimento al compenso del professionista, appurata l'utilità della prestazione resa all'ente (senza sottacere, per amor di verità, che la prestazione in oggetto è obbligazione di mezzi, non di risultato: tra le più risalenti, Cass. 25.03.95, n. 3566) e la seguente infondatezza dell'eccezione da parte convenuta di difetto di legittimazione passiva, con relato obbligo a pagare. A ben riflettere, la circostanza di subordinazione del rapporto dell'ente non è supportata da alcuna considerazione o atto in grado di poter sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il comune di……….., da cui la pretesa 'incompatibilità con l'assunzione di incarichi ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. n. 267 del 2000 e la nullità degli atti d'incarico e di procura. Si evince, infatti, ex actis che il comune di ……….. non ha inquadrato l'avv. …… quale dipendente, non inserendolo in pianta organica - che connota il personale subordinato dell'ente, cfr. la più recente delibera di giunta municipale n. 55 del 2012, coeva ai fatti di causa -, né risultano agli atti eventuali opportune iniziative interne di reinquadramento della posizione lavorativa dell'avv. ………..; infine, l'ente non ha subito per il periodo di cui all'incarico alcuna contestazione di subordinazione da parte degli enti preposti, come riconosciuto dal dott. ………, funzionario dell'ente, con comunicazione al ricorrente del 7.6.2017, nella quale specifica il pervenire di nessun verbale per gli anni di competenza successivi al 2008 in quanto era stata mutata la fattispecie contrattuale dell'incarico che l'Avv. ………… intratteneva con il comune di …………. Oltretutto, la circostanza non sarebbe dirimente, in quanto l'eventuale accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente non faculta quest'ultimo a sottrarsi al pagamento del professionista (Tar Marche n. 1871/2007, Cass. n. 2171/2000, n. 5736 e n. 13393/1991), il che denota elementi di "temerarietà" in giudizio della condotta di resistenza processuale del comune di …………………, quanto meno ai fini della liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, paradigma l'art. 4, ottavo comma, del D.M. n. 55 del 2014. Ancora nell'ottica della liquidazione della spese, sussistono ragioni per ritenere la materia trattata constare di più elementi di valenza civilistica ed amministrativa per l'operare dell'art. 4, primo comma, cit. D.M. n. 55 del 2014 e del riconoscimento dei valori medi.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 1.395,75 oltre IVA, CAP sull'importo suddetto (spese borsuali inerenti al parere del COA Fermo escluse), e interessi moratori dal dovuto al soddisfo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, parametri l'art. 4, primo e ottavo comma, D.M. n. 55/2014, condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a favore dell'instante, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 (di cui € 143,83 per spese borsuali), al netto del rimb. forfett. 15% e degli oneri di legge.
Sic decisum in Fermo hodie 20.12.2017
Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Fedeli
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