Chi paga per le telecamere in condominio? Anche i condomini dissenzienti?
Preliminarmente va detto che per l'installazione delle telecamere negli spazi comuni condominiali è necessario il voto della maggioranza degli intervenuti nell'apposita assemblea, che rappresentino almeno 500 millesimi.
A dirlo è l'articolo 1122-ter del codice civile, che ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento con la riforma del condominio di cui alla legge numero 220/2012 e che sancisce che "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136".
Videosorveglianza innovazione gravosa o voluttuaria?
Fatta questa necessaria premessa, occorre comprendere se l'installazione delle telecamere possa considerarsi un'innovazione gravosa o voluttuaria, con riferimento alla quale, in forza delle previsioni di cui all'articolo 1121 del codice civile, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa (a meno che l'utilizzazione separata non sia possibile, nel qual caso l'innovazione non è consentita a meno che la maggioranza dei condomini che la ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa).
Senza particolari sforzi interpretativi, è possibile affermare che gli esborsi che comporta l'installazione delle telecamere di sorveglianza non possono tendenzialmente considerarsi gravosi. Allo stesso modo, è difficile qualificare come voluttuaria un'opera che persegue dei fini di sicurezza per i condomini e per l'edificio condominiale.
Videosorveglianza: spese divise tra tutti i condomini
Quindi in linea generale, e fatte salve le peculiarità del caso concreto, se l'installazione di sistemi di sorveglianza è deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze richieste dal codice civile, alle spese necessarie devono partecipare anche i condomini che avrebbero preferito evitare l'installazione".