Per gli Ermellini, non c'è diffamazione. Sussiste la scriminante del diritto di critica se i toni aspri e forti siano comunque pertinenti al tema in discussione e non siano gravemente infamanti e gratuiti

di Lucia Izzo - Epiteti come "falso, bugiardo, ipocrita e malvagio" rientrano nella scriminante della critica politica se i toni, utilizzati dall'agente, seppur aspri e forti, non appaiono gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 317/2018, confermando l'assoluzione degli imputati dal reato di diffamazione.

La vicenda

Agli imputati era fatto carico di aver affisso lungo le vie di un comune siculo dei manifesti pubblici in cui al Sindaco venivano rivolte espressioni quali "Falso! Bugiardo! Ipocrita! Malvagio!".


Il fatto era avvenuto in esito a una serie di dissapori di natura politica fra il Sindaco e alcuni componenti dell'opposizione poichè il Primo cittadino e la su Giunta, tradendo le promesse elettorali, avevano deliberato l'erogazione dell'indennità di funzione, nonostante il politico avesse dichiarato (in sede elettorale) di volervi rinunciare.

Gli imputati avevano, dunque, riconosciuto la paternità del manifesto, ma avevano escluso ogni intento denigratorio, sostenendo che era frutto di una decisione politica diretta ad attaccare il Primo cittadino e la Giunta.

Pertanto, la Corte d'Appello, diversamente dal Tribunale, aveva assolto gli imputati ritenendo integrata la scriminante del diritto di critica: per il giudice a quo, nonostante l'offensività delle frasi, dalla lettura integrale del manifesto queste apparivano come critiche di carattere politico, rispetto alle quali sono apparse pertinenti, sebbene espressione di un costume politico deteriore ma ampiamente diffuso.

Cassazione: niente diffamazione per aver dato del bugiardo al politico

In Cassazione, tuttavia, il Sindaco sostiene che le espressioni impiegate abbiano superato i limiti di continenza del diritto di critica, presentandosi come inutilmente umilianti del soggetto criticato.

Sul punto, gli Ermellini rammentano come il diritto di critica attenga a un giudizio valutativo che trae spunto da un fatto ed escluda la punibilità di affermazioni lesive dell'altrui reputazione purché le modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

Ancora, soggiunge il Collegio, nella valutazione del requisito della continenza, va considerato il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e bisogna verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione.

In quest'ambito, chiariscono i giudici, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, e ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica.

Deve escludersi, invece, l'applicabilità dell'esimente qualora le espressioni denigratorie siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili o espressione di un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

Principi che la sentenza impugnata, secondo la Cassazione, ha correttamente applicato: partendo dall'incontestabile presupposto dell'offensività delle espressioni utilizzate dagli imputati, si è riconosciuto come gli epiteti rivolti alla parte offesa presentassero una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l'opposizione contrapporsi al Sindaco in merito alla erogazione dell'indennità di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale.

In questo contesto, gli epiteti "falso, bugiardo, ipocrita" si sono ricollegati al mancato adempimento delle promesse elettorali nonchè all'avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell'indennità di funzione e, quanto all'aggettivo "malvagio", ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici.

Il contesto politico e di contrapposizione in merito a scelte di carattere politico amministrativo risulta evidente dalla lettura integrale del manifesto all'interno del quale erano contenute le espressioni ingiuriose. Il ricorso va dunque respinto.


Cassazione, sentenza n. 317/2018

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