Il diritto potestativo ad astenersi dal lavoro non è del tutto discrezionale e può soggiacere a controlli

di Valeria Zeppilli - Attenzione a come si utilizzano i congedi parentali: se non sono dedicati allo svolgimento di attività in favore del figlio il licenziamento è dietro l'angolo.

Si trova a casa, ad esempio, un papà che per oltre la metà dei giorni di congedo chiesti al suo datore di lavoro non si è dedicato in nessun modo al piccolo e che, a seguito di quanto deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 509/2018 (qui sotto allegata), non ha più speranze di veder ribaltata la decisione dell'azienda di licenziarlo.

Abuso del diritto

L'uomo, a difesa del suo comportamento, aveva addotto che nel TU maternità e paternità non vi è alcuna traccia della necessità di gestire il congedo garantendo al minore una presenza prevalente e che l'istituto sarebbe volto esclusivamente (e genericamente) a soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio.

Ma per la Corte tale giustificazione non "regge": è vero che il congedo parentale è un diritto potestativo, ma ciò non vuol dire che il suo esercizio sia del tutto discrezionale e non soggiaccia a controlli.

Se il lavoratore abusa di tale suo diritto, infatti, lede l'affidamento che ha riposto in lui il datore di lavoro e priva quest'ultimo della propria prestazione lavorativa in maniera del tutto ingiusta. Senza considerare che, in simili casi, la percezione dell'indennità corrisposta dall'ente di previdenza risulta indebita.

Le altre attività svolte

In merito alle altre attività svolte dal genitore durante il congedo e idonee a giustificare il suo licenziamento, la Cassazione ha precisato che non è necessario che il lavoratore eserciti il diritto per attendere ad altra attività lavorativa, ma è sufficiente che egli si dedichi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con la cura diretta del bambino. Ciò che conta, infatti, non è quello che il genitore fa durante il congedo ma quello che non fa.

Corte di cassazione testo sentenza numero 509/2018
Valeria Zeppilli

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