di Valeria Zeppilli - La notificazione di una copia del ricorso introduttivo incompleta in quanto priva di alcune pagine fondamentali rappresenta un'evidente lesione del diritto di difesa del convenuto idonea a determinare la nullità del giudizio di primo grado e del provvedimento che lo ha concluso.
Della questione si è recentemente occupata la Corte di cassazione nella sentenza numero 283/2018 (qui sotto allegata), soffermandosi sul "vulnus al contraddittorio nel rapporto tra le parti e nella dialettica tra parti e giudice" cagionato dai vizi della vocatio in ius e dell'editio actionis.
La vicenda
Nel caso di specie, al ricorrente era stato notificato un ricorso ex art. 702-bis incompleto, privo di numerazione delle pagine e di parti determinanti, con conseguente contumacia nel giudizio di merito. Il tribunale, però, non aveva potuto rilevare il vizio dell'atto introduttivo, in quanto la copia dell'atto introduttivo prodotta in causa era invece completa.
Pregiudizio al diritto di difesa
Per la Corte di cassazione, una simile situazione ha determinato un evidente pregiudizio al diritto di difesa del convenuto, al quale è possibile porre rimedio solo con la declaratoria di nullità del provvedimento e del giudizio da cui è scaturita l'ordinanza dinanzi ad essa impugnata.
Nella copia incompleta mancavano, infatti, sia la completa esposizione dei fatti di causa a sostegno della domanda, sia la precisazione delle conclusioni e delle richieste, sia l'avvertimento di cui all'articolo 163, comma 3, numero 7, c.p.c.: tutti vizi che producono una nullità che, se rilevata d'ufficio e alla luce della mancata costituzione del convenuto, avrebbe condotto alla rinnovazione della citazione.
Sì al ricorso in cassazione
Tali vizi, in assenza del rilievo d'ufficio, si sono quindi convertiti in motivo di gravame da far valere con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360, numero 4, del codice di rito. Accolto il ricorso, il tribunale dovrà ora procedere allo svolgimento del giudizio di merito garantendo nei modi opportuni il contraddittorio effettivo e rituale.
Corte di cassazione testo sentenza numero 283/2018