- Querela di falso in via incidentale: finalità
- Il procedimento per querela di falso in via incidentale
- Sentenza sulla querela di falso: competenza, contenuto ed esecuzione
- I mezzi di impugnazione
- Spese del giudizio in via incidentale
Querela di falso in via incidentale: finalità
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L'art. 221 c.p.c. prevede che la querela di falso possa proporsi in via incidentale, ossia "in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato."
La finalità del procedimento è quindi di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa.
Come ha precisato di recente la Cassazione con l'ordinanza n. 7218/2023 infatti, la finalità del giudizio di querela di falso, avviato in via principale o incidentale "si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica."
Ancora più dettagliata la spiegazione fornita dalla Cassazione con l'ordinanza n. 1317/2024 ossia che la querela di falso, anche promossa in via incidentale "ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1, 20/6/2000, n. 8362)."
Dal punto di vista formale, la querela deve contenere, a pena di nullità, gli elementi e le prove della falsità. Essa inoltre deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo procuratore speciale, con dichiarazione da unire al verbale di udienza. Nel processo deve intervenire obbligatoriamente il Pubblico Ministero perché nella fase di accertamento del falso è coinvolto l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto.
Sempre la Cassazione ha spiegato i motivi per i quali l'intervento del Pubblico Ministero è necessario solo nella sola fase di accertamento, "poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare, tant'è che, a norma dell'art. 222 c.p.c., quando è proposta querela di falso in corso di causa, deve essere interpellata la parte che ha prodotto il documento, non anche le altre parti del giudizio" (cfr. Cass. n. 22979/2017; Cass. n. 5902/2002).
Il procedimento per querela di falso in via incidentale
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L'art. 222 c.p.c. disciplina la fase di ammissione della querela di falso, in cui il giudice, prima di esprimersi sulla querela di falso, è tenuto a consultare la parte che ha prodotto il documento, per sapere se costui intende utilizzarlo in giudizio. In caso di risposta negativa, il documento non può essere utilizzato a fini probatori in giudizio. In caso di risposta positiva, invece, il giudice, se ritiene il documento rilevante, accoglie l'istanza della querela di parte con ordinanza istruttoria che, come tale, è sottoposta alle regole delle ordinanze che decidono sulla ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Nel corso della stessa udienza o in quella successiva il giudice emette il provvedimento con cui si ammette la querela di falso e stabilisce altresì quali prove ammettere e le modalità e i termini della loro assunzione.
L'art. 223 c.p.c. prevede invece le formalità da adempiere nel corso dell'udienza in cui la querela di falso è presentata. La norma prevede infatti che è necessario formare specifico processo verbale di deposito del documento impugnato nelle mani del cancelliere, che deve essere redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e "deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra. Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica."
In merito alle conseguenze derivanti dalla mancato rispetto di alcune formalità previste dal procedimento di querela in via incidentale si è espressa la Cassazione stabilendo che: "sia il processo verbale di deposito del documento, con le firme del G.I., del P.M. e del Cancelliere, sia il provvedimento di sequestro del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 19727/2003; n. 4236/1990; n. 1593/1984).
Può accadere che, il documento impugnato di falso si trovi presso un depositario, e non sia quindi nella materiale disponibilità di chi intende avvalersene. In questo caso, ai sensi dell'art. 224 c.p.c. il giudice istruttore può disporne il sequestro con le modalità previste dal codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale.
Può inoltre verificarsi che il documento non possa essere depositato in cancelleria. In questo caso il giudice dispone le necessarie cautele per la sua conservazione e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo in cui si trova il documento.
Sentenza sulla querela di falso: competenza, contenuto ed esecuzione
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Conclusa la fase istruttoria, in virtù della Riforma Cartabia, la competenza a decidere sulla querela di falso, dal 28 febbraio 2023 spetta al Tribunale in composizione monocratica, non più al collegio.
Il giudice, ai sensi del nuovo comma 2, può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In questa ipotesi, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della controversia prosegua solo per quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento che è stato impugnato.
Per quanto riguarda invece il contenuto della sentenza che decide sulla querela di falso, il nuovo art. 226 c.p.c post riforma Cartabia dispone che, in caso di rigetto della querela di falso, il tribunale con sentenza:
- ordini la restituzione del documento e il cancelliere faccia menzione della sentenza sull'originale del documento o sulla copia prodotta al suo posto;
- condanni il querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro.
Se invece la sentenza ha accertato la falsità del documento, il tribunale, anche d'ufficio "dà le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale", il quale dispone che:
- la falsità dell'atto o del documento, debba essere dichiarata nel dispositivo della sentenza di condanna;
- lo stesso dispositivo ordini la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze;
- e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la indicazione anche delle modalità della modifica.
Attività a cui la norma pone però un limite: esse non possono essere ordinate se c'è la possibilità di pregiudicare gli interessi di terzi che non sono intervenuti, in qualità di parti, nel procedimento.
Il comma 4 dell'art 537 c.p.p dispone infine che:"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento."
L'esecuzione della sentenza
La norma che chiude la disciplina sulla querela di falso è l'art. 227 c.p.c, dedicato all'esecuzione della sentenza che ha disposto sulla querela.
Essa al comma 1 dispone che sentenza che si è pronunciata sulla querela possa avere esecuzione solo dopo essere passata in giudicato.
Il comma 2 prevede invece che qualora la richiesta di esecuzione non provenga dalle parti, allora può essere promossa dal Pubblico Ministero, ma a spese del soccombente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 675 c.p.p sulla falsità dei documenti, in quanto applicabili.
I mezzi di impugnazione
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La sentenza che si pronuncia sulla querela di falso può essere impugnata con i normali mezzi di impugnazione.
Essa inoltre, ai sensi del comma 3 art. 537 c.p.p. "è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione".
Spese del giudizio in via incidentale
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In tema di spese del giudizio incidentale per querela di falso:
- "il giudice della querela di falso in via incidentale, proposta contro una scrittura privata precedentemente verificata nel giudizio principale con una c.t.u. quanto alla provenienza della sottoscrizione, legittimamente procede, statuendo sulle spese del procedimento incidentale, alla liquidazione delle spese di detta c.t.u., in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo risultato risultano ex post comunque strumentali al procedimento incidentale e, quindi, la liquidazione è giustificata dall'applicazione del principio di causalità";
- "il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile, perché il "valore" connesso ad una controversia sulla falsità di un documento non risulta determinabile, giacché esso è connaturato: a) sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che è quello di eliminare la verità del documento anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta; b) sia alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità, che sono immaginabili nonostante che la sentenza che accerta la falsità non metta capo all'accertamento dell'autore del falso a o meno della falsità" (cfr., tra le altre, Cass. n. 15642/2017).
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