Ratio e conseguenze della violazione del divieto ex art. 2830 del codice civile

Avv. Giampaolo Morini - L'art. 2830 sancisce il divieto di iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente al fine di garantire la par condicio tra i creditori ereditari: infatti, essendo la garanzia patrimoniale limitata al compendio dei beni ereditari, che costituisce un patrimonio separato destinato alla liquidazione, non sarebbe giustificato che singoli creditori, con iscrizione di ipoteche giudiziali, possano costituire a loro vantaggio diritti di prelazione.

Divieto iscrizione ipoteca giudiziale: la ratio

In giurisprudenza, una risalente sentenza ne argomenta compiutamente le ragioni: "La ratio della norma dell'art. 2830 c.c. - la quale dispone che, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario, o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore - risiede nell'intento legislativo di mantenere la par condicio creditorum, in quanto, risultando la garanzia patrimoniale limitata al compendio dei beni ereditari, il quale costituisce un patrimonio separato, ed essendo tale patrimonio destinato alla liquidazione, non sarebbe giustificato che singoli creditori, mediante l'iscrizione di ipoteche giudiziali, possano costituire a loro vantaggio diritti di prelazione. Tale essendo la ratio della norma, questa non può concernere che esclusivamente i beni su cui i creditori dell'eredità

debbono realizzare i loro diritti, rimanendone esclusi quelli che non hanno tale funzione strumentale. Pertanto, nell'ipotesi di un'ipoteca giudiziale iscritta anteriormente, la successiva accettazione con il beneficio d'inventario ne farà venir meno l'efficacia ex tunc limitatamente ai beni che costituiscono ancora l'asse ereditario, ma non anche rispetto a quelli che pure in precedenza figuravano nel patrimonio del de cuius, ma rispetto ai quali è stato riconosciuto il diritto di proprietà
di un terzo. In siffatta ipotesi si rende applicabile la disciplina generale in tema di trascrizione, e perciò, in particolare, l'ipoteca non è pregiudicata dalla successiva trascrizione di atti da cui risulta il diritto del terzo, al quale, conseguentemente, l'ipoteca risulta opponibile" (
Cass., 17.10.1966, n. 2482).

Accettazione con beneficio di inventario

Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto non riguarda i creditori dell'erede, che possono, naturalmente, iscrivere ipoteca giudiziale sebbene, su tali beni conservino una preferenza, ai sensi dell'art. 490 c. 2 n. 3 c.c. , i creditori anche chirografari dell'eredità ed i legatari[1].

Per tale ragione, il creditore dell'eredità, una volta ottenuta la sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c. di un bene facente parte del patrimonio ereditario, può ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal creditore dell'erede sull'eredità beneficiata, in quanto lesiva della disponibilità: È valida l'ipoteca iscritta dall'erede sull'eredità beneficiata, nonostante il disposto dell'art. 2830 c.c.; ma il creditore ipotecario dell'erede non può soddisfarsi sul ricavato dell'aggiudicazione del bene ereditario a preferenza dei creditori anche chirografari dell'eredità. Ove, però, il credito verso l'eredità consista nel diritto a una prestazione, il cui oggetto sia ad esempio il trasferimento di immobili in esecuzione di una promessa di vendita da parte del de cuius, il creditore promissario, ottenuta la sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c., può pretendere la cancellazione della ipoteca iscritta dal creditore dell'erede, in quanto la persistenza dell'ipoteca inciderebbe sulla disponibilità del bene e sul suo valore economico, rendendo priva di contenuto la relazione riconosciuta dall'art. 490 c.c. (C., 12.4.1965, n. 654).

Resta inteso, che nel caso di eredità giacente, il divieto non può che riguardare esclusivamente i creditori dell'eredità, poiché, non essendo stato individuato l'erede, non può porsi questione alcuna sui possibili o improbabili suoi creditori[2]. Il divieto trattato sinora, non riguarda le ipoteche volontarie o legali che invece possono essere iscritte. La concessione di ipoteca volontaria, tuttavia, necessita di autorizzazione giudiziale da parte di chi abbia accettato con beneficio di inventario, in quanto, in difetto, in quanto comporterebbe comporta la decadenza del beneficio ex art. 493, 1° co., c.c., rendendo inoperante il divieto contenuto dall'art. 2830 c.c.. In caso di eredità giacente, invece, la concessione di ipoteca da parte del chiamato comporta accettazione tacita.

Conseguenze della violazione

Autorevole dottrina, sostiene che l'iscrizione ipotecaria effettuata in violazione dell'art. 2830 sarebbe nullà, nullità, peraltro che non potrà essere sanata neppure con la cessazione dei presupposti del divieto[3]. Secondo altro orientamento, sarebbe possibile l'iscrizione dell'ipoteca subordinata alla cessazione della giacenza o del beneficio d'inventario (Gorla). La giurisprudenza, sembra tuttavia aver preso una stada diversa, improntata alla conservazione degli effetti dell'ipoteca seppur opponibile ai creditori dell'eredità, con la conseguenza che, qualora l'erede decada dal beneficio d'inventario, l'ipoteca diviene efficace: L'ipoteca giudiziale iscritta sui beni di un'eredità accettata con beneficio d'inventario non è affetta da nullità assoluta, ma soltanto inopponibile ai creditori che concorrono al soddisfacimento dei loro diritti sui beni ereditari, con la conseguenza che, se l'erede decade dal beneficio, riprende vigore ed operatività l'ipoteca validamente iscritta. (Nella specie, si trattava di iscrizione intervenuta nelle more tra l'apertura della successione e la dichiarazione di accettazione beneficiata) (C., 5.12.1970, n. 2571).

Il divieto di concessione d'ipoteca per testamento (art. 2821 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2821 c.c., non può essere concessa ipoteca per testamento al fine di evitare che il debitore-testatore possa, con tale atto, diminuire le garanzie degli altri creditori[4], eludendo la par condicio[5].

Detto questo, il testamento, che contiene una concessione di ipoteca, resta valido ad eccezione della clausola che resta colpita da nullità. Diverso è il caso dell'ammissibilità del legato obbligatorio di ipoteca, con il quale il testatore impone all'erede l'onere di costituire ipoteca a favore di un creditore: sul punto vi sono orientamenti divergenti. Secondo un orientamento, il divieto resterebbe valido poiché il negozio testamentario non costituirebbe titolo idoneo alla trascrizione per la costituzione dell' ipoteca, sussisterebbe, tuttavia, a carico del beneficiario, il diritto ad esigere il contratto a carico dell'onerato e a favore del terzo, esercitabile attraverso l'art. 2932 c.c.[6]. Un altro orientamento, ritiene invece inammissibile il legato obbligatorio di ipoteca in quanto rappresenterebbe un mezzo per aggirare il divieto imposto dal secondo comma dall'art. 2821[7].

[1] Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 1956, 133; Gorla, Del Pegno. Delle ipoteche, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2784-2899, 4ª ed., Bologna-Roma, 1992, 323.

[2] Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, 96.

[3] Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. Rescigno, 20, Torino, 1985, 66; Rubino, 132; Chianale, Ipoteca, in Digesto civ., X, 1993, 172.

[4] Protettì, L'ipoteca nella giurisprudenza, Padova, 1971, 137.

[5] Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. Rescigno, XX, 2, Torino, 1985, 57; Tamburrino, Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976, 177.

[6] Gerbo, Prelegato e funzione del contenuto testamentario, Padova, 1996, 136 ss.; Gorla, Del Pegno. Delle ipoteche, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2784-2899, 4ª ed., Bologna-Roma, 1992, 292, il quale ammette la conversione della concessione di ipoteca per testamento in un obbligo imposto all'erede.

[7] Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 1956, 240; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. Rescigno, 20, Torino, 1985, 56 ss.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: