di Riccardo Testiera - L'art. 1490 del codice civile dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; inoltre, la norma prevede che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Cos'è la clausola vista e piaciuta
Le parti, però, all'atto della conclusione del contratto, possono concordare espressamente una limitazione alla garanzia per i vizi, inserendo una clausola, detta "vista e piaciuta", con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com'è.
Occorre rammentare, inoltre, che - ai sensi dell'art. 1476 c.c. - i principali obblighi posti in capo al venditore sono quelli di consegnare la cosa al compratore, di far acquistare a quest'ultimo la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, e - infine - di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che rendano il bene inidoneo all'uso a cui è destinato, ovvero che ne riducano il valore in modo apprezzabile. Si badi, tuttavia, che tale garanzia opera allorquando i vizi non siano conosciuti (o facilmente conoscibili) dal compratore.
I rimedi ai vizi
Pertanto, qualora il compratore riscontrasse i suddetti vizi potrà domandare, alternativamente, la restituzione del prezzo, con conseguente risoluzione del contratto (detta azione redibitoria), oppure la riduzione del prezzo (azione estimatoria), in proporzione alla minore utilità derivante dal vizio.
A fronte di tali rimedi posti a tutela del compratore, il legislatore ha previsto dei precisi termini entro i quali esercitare le suddette azioni, a pena di decadenza o di prescrizione. Ed invero, l'acquirente dovrà denunciare al venditore la sussistenza di vizi entro il termine decadenziale di otto giorni dalla loro scoperta e, una volta reso edotto il venditore, dovrà azionare i rimedi previsti dal legislatore (azione redibitoria ed estimatoria) entro il termine di prescrizione di 1 anno dalla denuncia.
Vizi occulti
A questo punto occorre valutare se il venditore debba rispondere dei suindicati vizi, ai sensi dell'art. 1490 c.c., allorquando quest'ultimi siano di difficile individuazione (occulti), come - ad esempio - nel caso di vizi di componenti meccaniche del motore di un'autovettura, oppure se possa far valere - di converso - la clausola "vista e piaciuta" inserita nel corpo del contratto
di vendita, la quale sembrerebbe poter sollevare il venditore da qualsiasi responsabilità.Appare evidente che, laddove il venditore espressamente garantisca l'integrale assenza di vizi che possano inficiare il funzionamento dell'autovettura, la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. sarà pienamente operante, giacché, attesa la specificità del vizio, si dovrà esclude che lo stesso fosse facilmente riconoscibile con la normale diligenza.
La clausola "vista e piaciuta", di converso, può dirsi operante solo per quei vizi facilmente riscontrabili dall'acquirente e non, invece, con riferimento a vizi la cui esistenza non risulta in alcun modo rinvenibile al momento dell'acquisto.
Recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in ordine a tale clausola contrattuale affermando che "il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta, e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto" (Cass. Civ. n. 21204/2016).
Pertanto, il compratore potrà legittimamente e vittoriosamente agire in giudizio al fine di accertare la responsabilità del venditore, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, nonché alla riduzione del prezzo.
Per approfondimenti, leggi: Garanzia per i vizi nella compravendita