- Il ricorso al Prefetto per violazioni al Codice della Strada
- Termini e modalità di presentazione del ricorso al prefetto
- Il contenuto del ricorso al prefetto
- La decisione del prefetto sul ricorso
- L'articolo 203 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
Il ricorso al Prefetto per violazioni al Codice della Strada
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La persona fisica o giuridica che riceve la contestazione o la notificazione di un verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada e che ritiene infondato l'accertamento della violazione o che rileva l'esistenza nel procedimento sanzionatorio di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto.
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace e deve essere proposto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli articoli 203 e seguenti del Codice della Strada. Tale ricorso non richiede il pagamento di alcuna cauzione e può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata: in caso contrario è inammissibile.
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Termini e modalità di presentazione del ricorso al prefetto
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Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto, da parte dell'organo accertatore, la formale notificazione o contestazione del verbale: nel caso del cosiddetto preavviso di violazione, il proprietario o il conducente del veicolo devono attendere la notifica del verbale.
Il termine per l'impugnazione del verbale è di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Il ricorso, diretto al Prefetto del luogo della commessa violazione, può essere presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero può essere presentato direttamente al Prefetto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ricorso anche via pec
Considerata l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, il ricorso può essere presentato anche utilizzando la posta elettronica certificata. A ufficializzare questa modalità di inoltro del ricorso al Prefetto è il decreto infrastrutture n. 121/2021, convertito con la legge n. 156/2021, che modifica il comma 1 dell'art. 203 del Codice della Strada
aggiungendo alle attuali modalità d'inoltro del ricorso quello "per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".Il contenuto del ricorso al prefetto
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Il ricorso si redige in carta libera e deve essere datato e sottoscritto personalmente con firma autografa dal ricorrente. Si ammette il ricorso presentato dal procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato, mentre è dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinataria di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento.
Il ricorso contiene gli estremi del verbale che si vuole impugnare, l'indicazione in dettaglio delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione e la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
La decisione del prefetto sul ricorso
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Ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Strada, ricevuto il ricorso da parte dell'organo accertatore, esaminati i documenti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Prefetto - se ritiene fondato l'accertamento - respinge il ricorso ed emette entro 120 giorni, che decorrono dalla data di ricezione degli atti, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, più le spese del procedimento.
Se nel ricorso si richiede l'audizione personale, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi e resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se, invece, non ritiene fondato l'accertamento, il Prefetto emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. In caso di esito negativo del ricorso al Prefetto, il ricorrente può sempre presentare ricorso innanzi al competente Giudice di Pace.
L'articolo 203 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
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Con la sentenza numero 12899 del 2010, la Corte di Cassazione ha precisato che il pagamento in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione da colui che è indicato nel verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione ed il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale.
Il giudice di ultima istanza ha altresì chiarito, con la sentenza numero 195 del 2014, che la consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, è da ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale stesso.
Dalla sua consegna inizia a decorrere il termine per la proposizione del ricorso.
Con l'ordinanza numero 4220 del 2014, il giudice di legittimità ha stabilito che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, non comporta la nullità del provvedimento in quanto gli argomenti a proprio favore, che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa, ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Ecco il modello di ricorso al Prefetto per impugnare una contravvenzione
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