di Valeria Zeppilli - L'attribuzione del medesimo indirizzo p.e.c. a due società rende nulla, ai sensi dell'articolo 160 del codice di procedura civile, la notifica dell'udienza prefallimentare eseguita utilizzando tale indirizzo se non è possibile accertare se essa è stata effettivamente ricevuta dal destinatario corretto.
Della vicenda, rara ma evidentemente non impossibile, si è occupata la sentenza numero 710/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), che ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale di Roma di respingere il reclamo proposto da una donna contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società sua debitrice.
Pec, dubbi sul destinatario
Come correttamente rilevato anche dal Tribunale (nonostante il diverso approdo), a fronte dell'attribuzione dello stesso indirizzo p.e.c. a due diversi soggetti l'unica ipotesi possibile è che il messaggio sia stato ricevuto solo da uno di loro. Nel caso di specie: o solo dalla società fallita o solo dalla società estranea alla vicenda.
Posto quindi che, dinanzi a una simile situazione, non è possibile sapere con certezza chi dei due abbia ricevuto l'atto notificato, ci si trova di fronte all'ipotesi disciplinata dall'articolo 160 del codice civile, ovverosia all'ipotesi di nullità della notificazione per incertezza assoluta della persona a cui è fatta (superabile solo se l'identità del soggetto può essere comunque ricostruita dal tenore complessivo dell'atto notificato e della relata).
Corte di cassazione testo sentenza numero 710/2018