di Lucia Izzo - Non sfugge al pagamento dell'assegno di mantenimento l'ex marito giovane, in salute, che svolge la professione di idraulico, un settore che "non conosce crisi.
Tanto si desume dall'ordinanza n. 769/2018 (qui sotto allegata) con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto l'impugnazione promossa da un uomo in capo al quale, a seguito della pronuncia di separazione, era stato posto il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie e dei figli minori.
La Corte d'Appello aveva confermato le statuizioni economiche dopo aver valutato le condizioni soggettive del coniuge obbligato (giovane, in salute, di professione idraulico) e ritenendo non credibili la sua situazione di disoccupazione e le dichiarazioni dei redditi presentate.
Il giudice era così giunto alla conclusione che lo stesso, verosimilmente, svolgesse attività di lavoro, forse in nero o disponesse di accantonamenti.
Infondato si palesa, inoltre, il ricorso dell'uomo in Cassazione teso a contestare gli esborsi a suo carico: l'uomo ritiene che il giudice a quo abbia fondato la decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori, ignorando le prove sulla sua situazione economica precaria e ritenendo non credibili le sue dichiarazioni fiscali.
Paga il mantenimento l'ex giovane, in salute e con professionalità specifica
In relazione a queste ultime dichiarazioni, gli Ermellini rammentano come abbiano una funzione tipicamente fiscale, sicché, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, come quello relativo all'attribuzione o quantificazione dell'assegno di mantenimento, queste non abbiano valore vincolante per il giudice che, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il convincimento s altre risultanze probatorie.
Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto poco credibili le deduzioni sullo stato di disoccupazione del ricorrente, avendo egli una professionalità sempre richiesta, quella dell'idraulico, in un settore che non conosce crisi.
Da qui la conclusione dello svolgimento di attività in nero o della disposizione di accantonamenti, trattandosi di soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica il quale avrebbe potuto adattarsi a reperire altro lavoro.
Nella specie, chiarisce la Cassazione, è stata operata dal giudice una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e questi si è limitato a ritenere non credibile, all'esito di tale vaglio, l'attuale situazione di disoccupazione dell'obbligato al mantenimento, tenendo conto delle condizioni personali (età, salute) e della sua professionalità specifica (idraulico).
In sostanza, conclude il collegio, il giudice a quo non ha utilizzato criteri di notorietà giuridicamente inesatti o di congetture, come invece affermato dalla difesa. Il ricorso va rigettato.
Cass., I civ., ord. n. 769/2018• Foto: 123rf.com