Commette reato di peculato il volontario dell'ente che si appropria di animali cedendoli e vendendoli a terzi, in quanto considerati patrimonio pubblico

Avv. Francesca Servadei - La VI Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 10 gennaio 2018, numero 594 (sotto allegata), ha riconosciuto la responsabilità penale di un volontario, il quale si è appropriato di animali appartenenti all'ente, e come tali considerati come patrimonio pubblico, cedendoli e vendendoli a terzi.

La vicenda

Il volontario, appartenente all'amministrazione provinciale, avanzava doglianze innanzi alla Suprema Corte anche relativamente alla norma di tipo penale e di tipo extrapenale, ma anche alla carenza di contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione relativamente alla qualificazione soggettiva di un incaricato di un pubblico servizio, riconosciuto allo stesso il mero compito di cessionario senza scopo di lucro.

Animali sottratti all'ente: reato di peculato per il volontario

La Vi Sezione della Suprema Corte in riferimento alle eccezioni di nullità delle intercettazioni, nonché delle consecutive proroghe, conferma la sufficiente motivazione contestandone l'interpretazione che è conforme a precedenti orientamenti giurisprudenziali, come per esempio, in ultimo ma non per importanza la sentenza pronunciata dalla Sezione V, n. 24661 del 11 dicembre 2103 della Corte di Cassazione.
Gli Ermellini di Piazza Cavour, relativamente ai mezzi di prova, hanno seguito l'orientamento del Giudice di Prime Cure e dalla Corte d'Appello, ritenendole pertanto inutili e quindi non attivandosi d'ufficio.

Per quanto concerne le reti da caccia e relativi anelli, risulta essere immune da censure la posizione della Corte che, secondo quanto previsto dal Tribunale di Primo Grado, nulla aveva disposto al riguardo ammettendo solamente le prove testimoniali e quelle documentali, senza quindi pronunciarsi in alcun modo sulla perizia delle stesse "trappole".
Inoltre la Suprema Corte ritiene priva di alcun fondamento l'agenda detenuta dal ricorrente dove erano riportate annotazione relative alla cessione della avifauna, e rievoca un importante principio di diritto, precedentemente affermato con sentenza della Sez. II, numero 2741 dell'11 dicembre 2015, alla luce del quale si enuncia che la constatazione non è costituita dal solo capo di imputazione in senso stretto ma è intesa quale integrata da tutti quegli atti che inseriti nel fascicolo processuale, consentono all'imputato di conoscere in modo ampio l'addebito.
Il riccorente nelle more del processo adduceva che la sua firma non avrebbe avuto alcun rilevanza ufficiale, in quanto quella "determinante" apparteneva ad altro soggetto.
La Suprema Corte poi segue adducendo che la motivazione del Tribunale e della Corte di merito ha fornito sufficiente e logica motivazione in ordine alle deduzioni formulate, rilevando che le attribuzioni del M. trovavano la loro fonte direttamente nella legge regionale che attribuisce la qualifica, chiaramente definibile quale di incaricato di pubblico servizio, in capo all'operatore principale, individuando, inoltre, la possibilità che nei contratti, in ausilio dei "catturatori principali", possano essere indicati i "catturatori coadiutori" per la gestione del centro di cattura; il M. aveva assunto l'incarico che lo impegnava a collaborare con il T., operatore principale, essendo previste identiche mansioni, comprensive della necessità di effettuare la assicurazione contro gli infortuni, la necessità di avere la abilitazioni da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (la cui natura e regolamentazione trova la sua fonte nella L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 7), oltre a prevedere la possibilità di comminare sanzioni disciplinari come per l'operatore principale. L'attività posta in essere all'interno del c.d. roccolo era tesa alla cattura e consegna alla provincia dei volatili, attività che, all'esterno dell'impianto ed in assenza della qualifica, è vietata dalla legge (L.R. Veneto n. 50, art. 4), che evidenzia la stretta dipendenza funzionale dei catturatori alla provincia e che operano sotto il controllo dell'I.N.F.S.. In particolare l'art. 4, comma 3, legge regionale cit. statuisce che il "Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'INFS".

Pertanto l'attività del ricorrente si traduceva nell'incarico di pubblico servizio, attività questa regolamentata dalla Legge Regionale e Statale, del rapporto instaurato con la Provincia. A tal proposito gli Ermellini di piazza Cavour citano l'articolo 358 del Codice Penale che ricollega la qualifica ai caratteri oggettivi dell'attività esercitata dall'agente con verifica dei singoli momenti in cui essa si concretizza, essendo pertanto non rilevanti altre connotazioni di attività con finalità simili, granitico orientamento ripreso dalla Sez. VI, del 07 novembre 1991, della corte di Cassazione , rientrando nella fattispecie del II comma dell'articolo 358 del Codice Penale.
Pertanto la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti a causa dei termini di prescrizione prescrizione, confermando le statuizioni civili.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Cassazione, sentenza n. 594/2018

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