di Valeria Zeppilli - I dispetti tra vicini di casa sono all'ordine del giorno nelle aule di giustizia e, tra le vicende che i giudici si trovano più spesso ad affrontare, ci sono quelle che riguardano i parcheggi "strategici" fatti con l'intenzione di bloccare l'uscita della "vittima".
A seconda dei casi, questa condotta è stata reputata o meno reato.
Cassazione: pessimo parcheggio, irrilevante penalmente
Recentemente, ad esempio, la Corte di cassazione ha escluso che una simile condotta possa essere penalmente rilevante ogni qualvolta il comportamento censurato rende la manovra del vicino semplicemente difficoltosa.
Nella sentenza numero 1912/2018 (qui sotto allegata), i giudici hanno infatti precisato che il reato di violenza privata, che è quello astrattamente configurabile in simili ipotesi, necessita di una violenza o una minaccia dalle quali derivi "una significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo". In virtù del principio di offensività sono quindi penalmente irrilevanti tutte quelle condotte che nei fatti sono inidonee a limitare la libertà di movimento della vittima e non influenzano altrimenti il processo di formazione della sua volontà, anche se si tratta di violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali.
Reato di violenza privata
In altri casi, invece, l'aver posizionato la propria auto in maniera tale da ostacolare i vicini è costato al responsabile una condanna penale.
Ad esempio, con la sentenza numero 648/2016 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna già inflitta a un uomo dal giudice di primo grado per aver più volte parcheggiato la propria auto nell'unica stradina di accesso all'abitazione del vicino, impedendo così ripetutamente e per diversi anni alla parte offesa di raggiungere la propria abitazione (leggi: "Parcheggi: bloccare un'altra auto è reato").
O ancora, con la sentenza numero 48346/2015, la Corte di cassazione ha decretato la responsabilità penale di un uomo che aveva tenuto una simile condotta, rilevando che ai fini dell'integrazione del reato di violenza privata è sufficiente privare l'offeso della propria libertà di autodeterminazione con qualsiasi mezzo, anche con una "violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui" (leggi: "Commette reato chi parcheggia bloccando altre auto. Parola di Cassazione!").
La linea di confine
Insomma, stando a quanto di volta in volta affermato dalla giurisprudenza, la linea di confine tra rilevanza e irrilevanza penale del parcheggio abusivo va ravvisata nelle conseguenze concrete dell'azione: se il vicino è completamente bloccato, dalla condanna non si sfugge; se invece è solo messo in difficoltà, la condotta è censurabile ma non può considerarsi violenza privata.
Corte di cassazione testo sentenza numero 1912/2018• Foto: 123rf.com