di Valeria Zeppilli - Se l'amministrazione, nelle more del giudizio amministrativo, annulla in autotutela un proprio provvedimento, tale circostanza non la esonera dal pagamento delle spese di lite.
Una simile conclusione emerge dalla sentenza numero 104/2018 del TAR Sicilia - sezione distaccata di Catania, che ha condannato il Ministero della difesa a rifondere al ricorrente, nonostante la cessazione della materia del contendere, un importo a titolo di spese pari ad Euro 1.500,00.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorso aveva investito una determina del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed era stato notificato dal ricorrente in data 2 novembre 2017.
L'amministrazione che aveva emesso il provvedimento impugnato, tuttavia, lo aveva poi annullato in autotutela in data 11 dicembre 2017.
Cessazione della materia del contendere
Il TAR, pertanto, dopo aver ricevuto una richiesta concorde delle parti in tal senso, con la sentenza in commento ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, definendo il giudizio con sentenza ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo.
Del resto, dall'ultima notificazione erano trascorsi almeno 20 giorni, non vi era alcuna necessità di integrare il contraddittorio, l'istruttoria risultava completa e nessuna delle parti aveva dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Soccombenza virtuale
Con riferimento alle spese di lite, il TAR ha invece fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale: l'intervento in autotutela ha dimostrato che il ricorso era fondato nel merito.
Quindi, anche se la materia del contendere è cessata, il Ministero deve comunque farsi carico delle spese.
Si ringrazia Giovambattista Brancato per la cortese segnalazione
TAR Sicilia testo sentenza numero 104/2018