di Lucia Izzo - Gli esborsi per ticket sanitari e cure odontoiatriche dei figli minori non possono qualificarsi automaticamente spese straordinarie, dovendo il giudice valutare se, per la loro natura, si atteggiano a spese non aventi carattere di imprevedibilità ed eccezionalità e, per il loro modesto esborso, di esborsi ordinari e come tali compresi nell'assegno di mantenimento (per approfondimenti: Spese straordinarie per i figli: il vademecum).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nell'ordinanza n. 1070/2018 (qui sotto allegata).
La vicenda
La vicenda muove dalla domanda avanzata dalla madre nei confronti del padre dei due figli minori affinché questi le corrispondesse la metà delle spese straordinarie sostenute (leggi anche: Mantenimento figli: le linee guida del Cnf sulle spese ordinarie e straordinarie).
In Cassazione, tuttavia, l'uomo si duole che siano state considerate spese straordinarie, da porre a suo carico pro quota in quanto genitore non affidatario, una serie di esborsi, ovverosia: la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia per l'anno 2012-2013, le spese per i ticket relativi alle visite pediatriche, alle inalazioni termali e agli esami audiometrici per i due figli, nonché le cure odontoiatriche della figli.
In particolare, in relazione alla retta, l'uomo deduce di non aver prestato il consenso all'iscrizione per l'anno in discussione stante le numerose assenze effettuate dalla stessa, sicché la frequentazione dell'istituto si era tradotta in una sorta di collocazione provvisoria della bambina ove la madre fosse stata occupata.
Invece, per ticket sanitari e cure odontoiatriche, il ricorrente ne contesta l'ascrivilità a spese straordinarie trattandosi esborsi routinari, di modesto e prevedibile importo, in ordine ai quali neppure vi sarebbe stata alcuna consultazione con il padre.
Cassazione: nelle spese straordinarie non rientrano (sempre) quelle per ticket sanitari e cure odontoiatriche
Nessun dubbio per la Cassazione sussiste in ordine alla retta scolastica: il padre aveva dato il consenso all'iscrizione della bambina alla scuola materna privata, in tal modo valutandone la convenienza e la conformità all'interesse della minore, revocandolo in base alla sola considerazione che la medesima aveva effettuato molte assenze nel corso del precedente anno.
Viene, pertanto, condivisa la decisione del giudice a quo secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore.
Quanto alle spese straordinarie invece, gli Ermellini rammenta che tali sono quelle che, "per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti".
Nel caso in esame, invece, la decisione di appello non si è conformata a tali principi avendo il giudice ritenuto straordinarie le spese relative ai ticket sanitari e alle cure dentistiche, senza considerare se trattavasi, per la loro natura, di spese non imprevedibili ed eccezionali e, per il loro modesto importo, di esborsi ordinari come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento. Sul punto si pronuncerà il giudice del rinvio.
Cass., VI pen., ord. n. 1070/2018• Foto: 123rf.com