di Valeria Zeppilli - Il nuovo articolo 162-ter del codice di procedura penale prevede l'estinzione del reato ogniqualvolta l'imputato ha riparato integralmente, entro termini ben definiti, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. A tal fine, però, è indispensabile che il reato per il quale vi è imputazione sia procedibile a querela soggetta a remissione.
Con la sentenza numero 1580/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha quindi espressamente escluso che la nuova causa di estinzione possa applicarsi al reato di atti sessuali con minorenni.
Querela irrevocabile
I giudici hanno infatti rilevato che il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale è procedibile a querela irrevocabile.
A dirlo è espressamente l'articolo 609-septies al comma 3, aggiungendo peraltro, al comma 4, che in alcune specifiche ipotesi gli atti sessuali con minorenni sono addirittura procedibili d'ufficio.
Applicabilità in Cassazione
Con la medesima sentenza, i giudici hanno tuttavia aperto le porte all'applicabilità del procedimento previsto dalla nuova norma anche al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sebbene, per come è strutturato, esso richiederebbe compiti estranei alle attribuzioni di un giudice di legittimità (ascolto delle parti e della persona offesa).
Infatti, l'esclusione del giudizio di legittimità con riferimento alla possibilità per l'imputato di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alle restituzioni e al pagamento nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge (operata dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 103/2017), per i giudici, sembra muovere dal presupposto che, per il resto, il procedimento sarebbe applicabile anche dinanzi alla Corte di cassazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 1580/2018