Al debutto il bonus verde del 36% per giardini, cortili e terrazzi privati anche condominiali. La guida del movimento dei consumatori

di Gabriella Lax - Al via il bonus verde, cioè la detrazione del 36% per chi compie migliorie nei propri giardini, cortili e terrazzi, anche condominiali, prevista dalla nuova legge di bilancio.

Leggi: Bonus verde: 36% per giardini, terrazzi e balconi

E dati i tanti dubbi che ancora circondano la misura, il Movimento dei consumatori ha stilato, nei giorni scorsi, una vera e propria guida per non sbagliare.

Che cos'è il bonus verde

Si tratta di una misura valida per gli spazi verdi privati e condominiali, oltre che per i giardini di interesse storico. Questo bonus consente, chiarisce Mdc, di richiedere il rimborso dei costi sostenuti fino a 5mila euro nella denuncia dei redditi. Nel "verde privato" sono compresi balconi, giardini e cortili e sono incluse nel bonus opere di ristrutturazione di tali spazi, come nel caso delle spese di progettazione e manutenzione, recinzioni, acquisto di piante, acquisto e la posa di impianti di irrigazione, creazione di pozzi e strutture di copertura, terrazze.

Bonus verde per condomini: occorrono idee chiare

Per il verde condominiale, chiarisce il movimento: «E' necessario che amministratori e condòmini abbiano le idee chiare per evitare sorprese tra cui il mancato riconoscimento della detrazione- poiché -l'agevolazione è prevista per gli interventi 'verdi' nei giardini relativi a 'unità immobiliari a uso abitativo', con esclusione quindi di quelli relativi ad uffici, negozi, ristoranti e capannoni. Si ricordi che l'importo è detraibile dall'Irpef è del 36%, diviso in 10 quote annuali, documentando le spese destinate a interventi. Ed ancora «la spesa massima agevolabile sarà di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo della relativa pertinenza. Quindi per un'abitazione l'importo massimo detraibile sarà di 1.800 euro. Le spese devono essere pagate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (al netto, quindi, di eventuali altri contributi o incentivi) che possiede (in proprietà

, nuda proprietà, diritto reale, cioè uso, usufrutto o abitazione), o detiene (per esempio, l'inquilino o il comodatario), l'immobile sul quale saranno effettuati gli interventi».

Bonus verde, i destinatari

Secondo il movimento, i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono solo quelli che pagano l'Irpef «cioè le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori individuali, familiari o coniugali, oltre che i soci delle società semplici, Snc e Sas e i soggetti equiparati.

Gli imprenditori individuali e i soci di società semplici, Sas e Snc, potranno essere incentivati solo gli interventi sui giardini delle 'abitazioni immobilizzate' -cioè dei fabbricati immobilizzati, diversi da quelli con categorie catastali B, C, D, E e A/10- e non quelli sui giardini degli immobili-merce, cioè quelli registrati a magazzino, o dei fabbricati strumentali - ed ancora - se gli interventi sui giardini saranno realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione sarà del 18%». Il pagamento, da fare entro il 2018, va effettuato con bonifico 'parlante', ma sono richiesti comunque solo pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici, assegni o carte di credito o di debito).

Bonus verde, spese sostenute dai condomini

Il movimento ricorda infine che «Sono soggette a detrazione anche le spese sostenute dal condominio per questi interventi, effettuati sulle parti comuni esterne, fino a un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, sono detraibili al 36% dai singoli condòmini, a patto che versino la relativa quota condominiale entro il termine di presentazione del 730/2019 o del modello Redditi 2019. Se il giardino sul quale sono realizzati gli interventi viene venduto, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte verrà trasferita automaticamente, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso, il beneficio fiscale si trasmetterà, per intero, esclusivamente all'erede detentore materiale e diretto del bene».


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