di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza numero 952/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ritenuto integrato il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza dal comportamento della moglie che, dopo aver intercettato della corrispondenza bancaria indirizzata al marito, la abbia prodotta in giudizio contro di lui.
La vicenda
La vicenda alla base della pronuncia in commento riguardava il comportamento di una donna che, dopo aver aperto una lettera indirizzata dalla banca al marito e avendo appreso che la stessa conteneva importanti informazioni sulla situazione patrimoniale del marito, la aveva prodotta nel giudizio di separazione.
Per la Corte di cassazione, sebbene possa ritenersi ipotizzabile che al momento dell'apertura della corrispondenza la moglie avesse qualche dubbio sul contenuto della lettera e potesse voler verificare che gli investimenti descritti nella missiva riguardassero denaro in tutto o in parte proprio, tale circostanza non esclude comunque la presenza del dolo di reato per la condotta di divulgazione di un contenuto ormai conosciuto e relativo a conti intestati solo al marito.
Infatti, al momento in cui la corrispondenza è stata divulgata, non poteva più sussistere alcun dubbio circa l'effettiva intestazione dei conti che la stessa aveva come oggetto ed era impensabile escludere che la donna avesse la consapevolezza di rendere noto a terzi il contenuto di una corrispondenza sottratta in busta chiusa e indirizzata esclusivamente al marito.
Sottrarre corrispondenza al coniuge, nessuna giusta causa
Oltretutto, per i giudici in un caso come questo non è neanche possibile ravvisare la speciale causa di non punibilità contenuta nell'articolo 616 del codice penale, ovverosia la giusta causa della rivelazione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza può essere integrato anche da chi sottrae la corrispondenza bancaria del coniuge per produrla nel giudizio di separazione, posto che la giusta causa presuppone che la produzione della documentazione bancaria sia l'unico mezzo per contestare le richieste dell'altro coniuge mentre tale evenienza non ricorre ogniqualvolta, come nel caso di specie, possa essere utilizzato lo strumento di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile (ordine di esibizione alla parte o al terzo).
Corte di cassazione testo sentenza numero 952/2018• Foto: 123rf.com