di Valeria Zeppilli - Per poter essere rimborsati delle spese mediche sostenute all'estero mentre si è fuori per motivi di turismo è necessario che ricorrano determinati requisiti, sui quali la giurisprudenza della Corte di cassazione si è recentemente soffermata in maniera analitica nella sentenza numero 1391/2018 del 19 gennaio (qui sotto allegata).
La Cassazione sul rimborso spese sanitarie all'estero
In particolare, i giudici hanno ricordato che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso è innanzitutto l'urgenza della prestazione, alla quale deve affiancarsi la situazione di indigenza dell'istante.
Ma neanche tali elementi bastano, essendo altresì indispensabile che il trattamento richiesto all'estero non possa essere ottenuto tempestivamente presso centri del Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di tali presupposti, nessuna somma può essere erogata al turista.
La vicenda
Nel caso di specie, il viaggiatore italiano che aveva sostenuto delle spese sanitarie all'estero non era indigente e si trovava fuori patria per turismo.
La Corte distrettuale gli aveva riconosciuto il rimborso incentrando la sua decisione sul profilo dell'urgenza del trattamento subito e sulla tutela del diritto primario e fondamentale della salute.
Tuttavia, i giudici non avevano effettuato alcuna considerazione circa l'indispensabile necessità che la prestazione richiesta non potesse essere ottenuta tempestivamente in Italia in ragione dell'incompatibilità dei tempi di attesa con lo stato di salute.
Accertata dalla Cassazione la carenza del requisito richiesto dagli articoli 3 della legge numero 595/1985 e 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989, il diritto al rimborso è stato quindi negato, specificando anche che, con riferimento al diritto alla salute, occorre comunque considerare che esso deve necessariamente essere contemperato con le esigenze dello Stato di natura finanziaria e organizzativa.
Corte di cassazione testo sentenza numero 1391/2018